Circa Patrizia Chirico

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Un lungo passato per un futuro immediato

Il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità  della Regione Piemonte, si pone l’obiettivo di garantire la salvaguardia delle aree naturali presenti sul territorio regionale e la tutela della biodiversità  nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle normative europee.

Le radici sono profonde e le scadenze ormai imminenti. A Rio de Janeiro nel 1992 è stata predisposta la Convenzione sulla biodiversità  (Global Biodiversity Strategy) che impegna le Nazioni di tutto il mondo affinché la strategia di intervento riguardi l’intero pianeta, in quanto coinvolto nel proprio insieme in questi mutamenti non controllabili esclusivamente a livello locale.

I Capi di Governo si sono impegnati a ‘raggiungere entro il 2010 una riduzione significativa dell’attuale tasso di perdita della biodiversità ’. Tale bilancio sarà  presentato al World Summit sullo Sviluppo Sostenibile Countdown 2010, con lo scopo verificare in che modo tutti i Governi, ad ogni livello, abbiano assunto le misure necessarie per bloccare il processo di depauperamento risorse primarie.

l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità  con la legge 124/1994. La Regione Piemonte nel giugno 2009, varando il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità , oltre ad adeguarsi a quanto richiesto dalle normative comunitarie conferma la spiccata sensibilità  ambientale da sempre dimostrata nel panorama legislativo regionale italiano.

Il Piemonte, annovera un ampio patrimonio paesaggistico e naturalistico, che racchiude 63 aree protette per una superficie di 160.000 ettari pari al 7% del territorio regionale, comprendente 274 Comuni piemontesi che grazie al nuovo Testo unico oggi saranno direttamente coinvolti all’interno di una pianificazione partecipata nella diretta gestione dei territori di pregio ambientale.

Il sistema delle aree protette piemontesi nasce alla metà  degli anni Settanta, grazie al Testo unico si procede ad una sostanziale riforma del sistema normativo dando una spinta propulsiva alla politica della tutele delle aree protette, attraverso una sua revisione completa che giuridicamente sancisce il sistema della rete ecologica.

Sintetizzato per azioni nei suoi ‘paesaggi ecologici caratterizzanti’, il Testo unico presenta elementi distintivi ed innovativi, quali:

a. la realizzazione della rete ecologica attraverso l’integrazione e la regolamentazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale), che sono complementari e differenti rispetto al precedente sistema delle aree naturali protette, attuando così le direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”. All’interno della realizzazione della rete ecologica è immaginata l’articolazione delle maglie delle aree contigue interconnesse ai corridoi ecologici, quest’ultimi per la prima volta con dignità  giuridico-progettuale (articolo 6)[1];

b. il coordinamento con le politiche urbanistiche e territoriali ed il coinvolgimento diretto delle Province, dei Comuni e delle Comunità  Montane quali soggetti primari e abilitati per la identificazione e gestione, (articolo 1 comma d)[2];

c. la ridefinizione del sistema delle aree protette è previsto un raggruppamento di enti per la gestione delle aree esistenti, sulla base di ambiti omogenei per circoscrizione geografica e peculiarità  comuni, quali il sistema delle Alpi Cozie, del Po e dei i Sacri Monti. L’evidenza della maggiore funzionalità  organizzativa è dimostrata dal valore aggiunto alla già  nota singolarità  dei Sacri Monti, come insieme testimoniale di luoghi della memoria religiosa, artistica e architettonica. Avere un unico ente di gestione significa intensificare la loro competitività  e rappresentativa mondiale, evidenziata dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale da parte dell’UNESCO;

d. la promozione dei parchi interregionali, mediante collaborazioni interregionali, consolidando un’esperienza saltuaria, ma già  da tempo praticata in alcune realtà  regionali su iniziativa spontanea;

e. uno strumento legislativo unico per l’ampliamento della rete e per la semplificazione della procedura legislativa attraverso l’abrogazione di circa 150 decreti istitutivi, che faciliti e coordini l’intero sistema naturale istituito ed istituendo.

Il Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità  dà  consapevolezza al valore appartenente della diversità  biologica e alle relative componenti ecologiche, rafforzando una sempre maggiore comprensione del sistema ambientale nella sua interezza, in grado di afferrarne sia gli aspetti strutturali-naturali, sia quelli politico-funzionali, da cui far derivare le attività  di conservazione ed uso sostenibile del patrimonio naturale, tenendo conto sia dello stato degli ecosistemi e delle loro variazioni, sia delle politiche, dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali che governano il processo di gestione territoriale.


[1] Articolo 6.

(Aree contigue)

1. La Regione, d’intesa con i soggetti gestori delle aree protette, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, delimita aree contigue finalizzate a garantire una adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime e per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d’intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività  estrattive e per la tutela dell’ambiente.

2. All’interno delle aree contigue, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) la Regione può disciplinare l’esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell’area protetta e dell’area contigua.

[2] Articolo 1.

(Principi generali e ambito di applicazione)

1. La Regione riconosce l’importanza prioritaria dell’ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalità  per la conservazione della biodiversità  e per la gestione di territori tutelati a norma di legge o con provvedimento amministrativo facenti parte della Rete Ecologica Regionale.

2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunità  locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualità  in rapporto alla finalità  generale di cui al comma 1.

3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 il presente testo unico:

a) istituisce la Rete Ecologica Regionale;

b) istituisce la Carta della Natura regionale;

c) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalità  di tutela;

d) individua le modalità  di gestione delle aree di cui alla lettera c) trasferendo le competenze gestionali di talune di esse alle Province e ai Comuni;

e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad Enti territoriali e ad Enti strumentali;

f) determina le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle previsioni normative stabilite nella presente legge e le modalità  di trasferimento ai soggetti gestori.

Un lungo passato per un futuro immediato2011-07-28T16:23:49+00:00

La dimensione ambientale di un paesaggio: studi e valutazioni preliminari per la rete ecologica locale

‘Ogniqualvolta incontriamo sistemi viventi â organismi, parti di organismi o comunità  di organismi â possiamo osservare che i loro componenti sono disposti a mo’ di rete. Ogniqualvolta osserviamo la vita, osserviamo delle reti.’

(Fritjof Capra, La rete della vita, (1996), Bur Scienza, Milano 2005, p. 96)

L’alterazione e la cancellazione di habitat sono parte dei normali processi evolutivi della natura, possono avvenire lentamente, per cause geologiche o climatiche, o essere provocate da eventi catastrofici repentini, come un uragano, un’eruzione vulcanica, un terremotoâ¦ Negli ultimi decenni, a causa del disturbo indotto dalle attività  antropiche sugli ecosistemi naturali e seminaturali, tali processi hanno conosciuto un’accelerazione sconosciuta in altre epoche e rischiano di compromettere seriamente i meccanismi di autoregolazione della natura; meccanismi da cui dipendono in larga misura la stabilità  e la qualità  dell’ambiente, e dove la biodiversità 1 gioca un ruolo fondamentale.

I processi di trasformazione spaziale che caratterizzano l’attuale scenario territoriale (crescita diffusa degli insediamenti, sviluppo delle infrastrutture, trasformazione intensiva degli agroecosistemiâ¦) hanno interposto sistemi di barriere, spesso insormontabili, ai flussi di organismi, energia biologica e materia che si sviluppano tra i vari elementi del paesaggio, e che sono indispensabili per mantenere elevati livelli di biodiversità . Tali processi hanno semplificato drasticamente il mosaico paesistico, attraverso l’isolamento forzato e la riduzione superficiale, fino alla vera e propria scomparsa, di habitat strategici per la funzionalità  ecosistemica e la stabilità  ambientale.

L’alterazione, il degrado e la distruzione degli habitat naturali e seminaturali, la loro frammentazione e il conseguente isolamento, costituiscono, per le ragioni sinteticamente accennate, i nodi centrali delle attuali politiche di conservazione della biodiversità . Il paradigma delle reti ecologiche, alla cui base c’è l’idea di contrastare tali processi promuovendo un’azione che riduca l’isolamento dei frammenti e ricomponga la continuità  ambientale (Malcevschi, Bisogni & Gariboldi, 1996; Bennett, 2004; Jongman & Pungetti, 20042), trasferisce queste tematiche alla pianificazione territoriale.

Proposto dal mondo scientifico attorno agli anni Ottanta del secolo scorso, il concetto di rete ecologica ha trovato piena affermazione nelle politiche dell’Unione Europea, grazie soprattutto alla Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’, che promuove la Rete Natura 2000 quale strumento fondamentale per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie floristiche e faunistiche minacciate o rare a livello comunitario. Natura 2000 è, infatti, il primo tentativo a scala europea di costruire un sistema di gestione della biodiversità  fondato sull’individuazione di aree di pregio funzionalmente collegate tra loro.

In linea con l’orientamento europeo, le reti ecologiche sono oggi riconosciute come veri e propri piani per la conservazione della biodiversità , e si collocano tra i principali obiettivi di numerose regioni, province e comuni.

La Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), redatto ai sensi della l.r. 20/2000 e adottato nel novembre del 2008, ha promosso la realizzazione di una Rete Ecologica Provinciale (Rep), la cui attuazione è strettamente connessa alla previsione delle reti ecologiche comunali (Rec), intese come sue necessarie specificazioni e approfondimenti. Il Ptcp stesso chiede ai comuni di provvedere – in fase di adeguamento dei propri Piani Strutturali Comunali (Psc) – alla redazione di analisi di dettaglio per la definizione delle aree che, in questo disegno, diventano elementi funzionali della rete ecologica a scala locale, e fornisce i riferimenti necessari per la loro progettazione nelle Linee Guida per l’Attuazione della Rep.

Il presente lavoro illustra l’approccio metodologico e i risultati delle analisi ecologiche condotte sul sistema ambientale del Comune di Casalgrande (RE), per la formazione del Quadro Conoscitivo del nuovo Piano Strutturale Comunale. Tali analisi, sposando a pieno l’approccio ecosistemico proposto dal Ptcp, anticipano e danno fondamento scientifico al progetto di rete ecologica comunale attualmente in fase di elaborazione.

La rete ecologica del Ptcp di Reggio Emilia: una rete polivalente

In una prospettiva di sviluppo sostenibile, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia ha promosso un modello di rete ecologica multifunzionale e polivalente, capace di rispondere a esigenze multiple e di concorrere in modo sinergico al riequilibrio ecologico e ambientale del territorio reggiano, un territorio sottoposto a rilevanti pressioni antropiche.

Come si deduce dai documenti di Piano, il progressivo degrado del patrimonio naturale e gli scompensi degli ecosistemi su cui poggia il governo del territorio, impongono politiche ed azioni di riqualificazione che non si pongano quale unico obiettivo la conservazione delle valenze naturalistiche ancora presenti, ma viceversa garantiscano, mediante il consolidamento e la realizzazione ex-novo di unità  ecosistemiche stabili, la funzionalità  del sistema ambientale nel suo complesso.

Se la tutela e l’innalzamento dei livelli di biodiversità  costituiscono l’obiettivo centrale della rete, essa dovrà  altresì garantire funzioni vitali quali: la riduzione dei rischi di cambiamenti climatici, il bilanciamento dei microclimi, la salvaguardia idrogeologica, la produzione di energie rinnovabili, la compensazione degli impatti antropici, il controllo degli organismi nocivi ed infestanti, la stabilità  dell’agroecosistema, oltre alla realizzazione di opportunità  per una fruizione qualificata e appagante dell’ambiente di vita della popolazione.

à questo un approccio che emerge chiaramente anche dalle stesse strategie individuate dal Ptcp, quale fondamento per l’attuazione della Rep. Tali strategie prevedono:

*    l’incremento della naturalità  multifunzionale, al fine di garantire il riequilibrio ecosistemico delle zone dove i livelli di artificializzazione risultano eccessivi;

*    il riequilibrio della componente naturale dell’ecosistema, in particolare negli ambiti collinari e montani, dove la ripresa del bosco è avvenuta a scapito di altre categorie ecosistemiche non più in grado di ricostituirsi attraverso processi naturali (praterie, ambienti rupestri);

*    il contenimento del consumo di suoli fertili e di vegetazione, ovvero delle unità  ambientali capaci di funzionare come accumulatori di carbonio (carbon sink) attraverso la presenza di biomasse vegetali e/o di suolo fertile, e di fornire quindi un contributo positivo ai processi di cambiamento climatico globale;

*    il mantenimento o la ricostruzione della connettività  ecologica, per arginare i processi di frammentazione in atto nel territorio e garantire, attraverso la ricomposizione dell’unitarietà  del sistema ambientale complessivo, elevati livelli di biodiversità ;

*    la sostenibilità  nel tempo degli agroecosistemi, per sostenere, attraverso la realizzazione di mosaici agricoli biologicamente complessi e diversificati e la promozione di tecniche ecocompatibili, il ruolo di presidio del territorio che gli agroecosistemi possono potenzialmente svolgere.

Il modello di rete ecologica proposto dal Ptcp implica quindi, in primo luogo, la necessità  di contenere l’alterazione strutturale del mosaico paesistico nel suo complesso, senza focalizzare l’attenzione esclusivamente sulla realizzazione di nuovi sistemi di connessione ecologica tra lembi residui di territorio naturale. Né tanto meno considera esaustiva la salvaguardia delle aree di più elevato valore ambientale, in virtù della loro integrità  ecologica (le aree protette istituzionalmente riconosciute o i Sic e le Zps della Rete Natura 2000), accettando implicitamente che la maggior parte del territorio – la matrice paesistica – abbia livelli di qualità  bassi o molto bassi.

La conservazione – come osserva Luigi Boitani – non può restringere la sua attenzione alle sole aree naturali e alla rete delle loro interconnessioni, ‘â¦ perché la vera sfida si gioca nella matrice nella quale tali aree sono inserite.’3 à questo un modo di vedere che, già  in anni meno recenti, ha avuto importanti precursori in autorevoli figure del panorama scientifico italiano. Nel 1965 Valerio Giacomini, auspicando una ‘naturalità  diffusa’ a tutto il territorio, scriveva: ‘La conservazione della natura concepita in senso unitario non deve limitarsi ad agire nelle riserve o con lo strumento delle riserve. Deve estendersi anche fuori, senza limiti schematici, con una continuità  spaziale ininterrotta. Deve giungere ovunque, fin nel cuore delle città , delle campagne intensamente coltivate, delle località  turistiche di moda.’ 4

Il concetto di rete ecologica polivalente promosso dal Ptcp porta quindi in primo piano la qualità  globale della matrice territoriale, la sua connettività , la sua valenza relazionale, e la sua capacità  di compensazione e miglioramento del sistema ambientale e paesaggistico. Emerge da tale concezione l’esigenza di sviluppare modelli di pianificazione innovativi, che non si basino tanto sull’individuazione di biòtopi5 di qualità  connessi da corridoi verdi omogenei, quanto sulla costruzione di scenari differenziati, calibrati sulla presenza o sul deficit di risorse dei paesaggi (Paolinelli, 2003)6. Scenari che, sfruttando le attitudini dei singoli siti, consentano di contenere e ridurre il degrado e la frammentazione del sistema ambientale, contribuendo efficacemente alla sua riqualificazione diffusa e producendo nuovi equilibri favorevoli alle esigenze di conservazione della biodiversità  e della stabilità  ambientale.

Detto altrimenti, ciò significa perseguire la realizzazione di una rete continua e diffusa di unità  ecosistemiche naturali e antropiche, in grado di svolgere i ruoli funzionali necessari ad un sistema complesso, integrando le esigenze della fauna e della flora con quelle dell’uomo. Un sistema di aree corridoio, eterogenee e polivalenti che, guidato dalle idoneità  potenziali e in atto dell’ambiente, escluda soltanto le aree irrimediabilmente compromesse dal punto di vista biologico. à questa un’interpretazione forte del concetto di rete ecologica, intesa non come un generico insieme di interazioni tra unità  territoriali localizzate, bensì come un insieme di relazioni selettive ed orientate dalle specificità  delle singole componenti ecosistemiche, capaci di strutturare ed irrobustire l’armatura del territorio.

La valutazione del sistema ambientale di Casalgrande: il Grafo ecologico

La pianificazione urbanistica del Comune di Casalgrande ha maturato nell’ultima stagione una nuova e maggiore sensibilità  verso i temi della sostenibilità  ambientale, della riqualificazione diffusa del territorio e della progettazione ecologicamente orientata. Da un lato le sollecitazioni provenienti dalla pianificazione provinciale, dall’altro i bisogni e le attese esplicitati dal corpo sociale della città 7, particolarmente toccato dalle intense dinamiche della crescita urbana dell’ultimo decennio, hanno dato nuova forza a questi temi, trasformandoli in nodi centrali delle politiche di governo del territorio comunale.

In quest’ottica il nuovo Psc di Casalgrande ha attribuito specifico risalto alla valutazione del sistema ambientale del territorio comunale. Tale valutazione muove da un paradigma di analisi di tipo sistemico, entro il quale il paesaggio è concepito come un sistema di unità  spaziali ecologicamente diverse, fra loro interrelate, cioè come un sistema di ecosistemi, o meta-ecosistema (Forman e Godron, 1986; Ingegnoli, 1993)8, caratterizzato da molteplici domini gerarchici di scale spazio-temporali. Questo approccio mira a far emergere sia le relazioni spazio-temporali tra gli elementi del sistema stesso (relazioni da cui può derivare la comprensione dei suoi principi di organizzazione), sia le ricadute che trasformazioni circoscritte a singoli ambiti possono produrre sul sistema complessivo.

In coerenza con questo orientamento, le analisi condotte sul territorio di Casalgrande si sono avvalse di un modello fondato sui principi dell’Ecologia del paesaggio, che consente di ridurre i processi in atto sul territorio, in genere molto complessi e ramificati, ad uno schema funzionale sintetico, attraverso il quale è possibile proporre e verificare ipotesi di lavoro: il Grafo ecologico (Fabbri, 2003, 2007)9.

Tale modello muove dal presupposto che un sistema ambientale possa essere articolato in diversi settori ecologici separati tra loro da barriere, naturali o antropiche, che possono avere diversi gradi di permeabilità , o essere di fatto impermeabili al passaggio di energia e materia.

La funzionalità  del sistema ambientale, ossia la sua capacità  di mantenere una costanza di struttura e di funzionamento, nonostante i disturbi dovuti a interventi di varia origine, è vincolata all’efficienza dei flussi di energia e materia che, attraversando il paesaggio, ne garantiscono la stabilità , e quindi, in ultima analisi, alla disponibilità  di percorsi funzionali a tali flussi (O’Neill, Johanson & King, 1989)10. Percorsi che, viceversa, oggi appaiono sempre più pesantemente compromessi e ridotti dalla progressiva frammentazione ed insularizzazione del paesaggio, dovuta soprattutto alla crescita indiscriminata e spesso autoreferenziale degli insediamenti antropici.

Appare evidente che, per stimare il funzionamento ecologico di un sistema ambientale, è necessario individuare tanto i collegamenti tra i singoli settori dell’organizzazione paesistica, lungo i quali si muovono i flussi di materia ed energia, quanto i punti di sconnessione, le barriere, che si frappongono, quali ostacoli o interruzioni, a tali flussi e determinano il livello di frammentazione11.

Il Grafo ecologico, quantificando e correlando la produzione di energia biologica12 di un sistema ambientale, la sua percentuale di verde ad alta qualità  e la permeabilità  delle sue barriere, consente di analizzare e valutare l’insieme delle aree rurali e naturali come componenti interagenti di un unico sistema, o, detto altrimenti, di una rete ecologica virtuale. Di ogni singolo elemento del sistema ambientale il grafo ‘pesa’ sia il valore intrinseco, sia il valore che tale elemento assume in relazione alle altre componenti del sistema stesso, in termini di potenzialità  di scambio di flussi di energia e materia. In altre parole, il grafo permette di riprodurre con un buon grado di chiarezza e sinteticità , la rete dei flussi energetici che sostengono l’organizzazione paesistica dell’ambito analizzato, evidenziando altresì i principali punti di rottura del sistema ambientale complessivo, dove l’interferenza tra la rete antropica e la matrice naturale appare più critica. Sono questi i punti il cui superamento risulta indispensabile per la realizzazione di un adeguato sistema di connessioni ambientali.

In termini operativi la costruzione del Grafo ecologico ha richiesto, in primo luogo, l’individuazione dei settori ecologici secondo cui articolare il territorio analizzato13. Tali settori sono stati definiti quali micro-mosaici di biòtopi naturali, seminaturali e agricoli, la cui organizzazione è contraddistinta dalla libera circolazione di energia e materia all’interno del perimetro del settore stesso. Ciascun settore è stato definito assumendo quali limiti sia barriere antropiche (infrastrutture lineari e insediamenti urbani a tessuto continuo e discontinuo), sia barriere morfologiche (crinali strutturali, intesi come spartiacque per i flussi di trasporto legati all’acqua).

Per ogni singolo settore, rappresentato graficamente da un nodo, è stata calcolata una serie di indici di controllo14 propri dell’Ecologia del paesaggio, finalizzati a valutare in termini oggettivi la ricchezza energetica del sistema ambientale in relazione alle risorse interne disponibili. L’integrazione di tali indici ha consentito di quantificare, per ogni settore, il livello di metastabilità  (Im), inteso come la capacità  del sistema di ‘reagire’ a eventuali disturbi, mantenendo (sistemi resistenti) o recuperando (sistemi resilienti15) la propria uniformità . La metastabilità  rappresenta la componete statica del sistema, ovvero la quantità  di risorse allocate all’interno del settore. Raggiungere una soglia di metastabilità  significa raggiungere il limite al di là  del quale non è più possibile il mantenimento, di fronte a stress ambientali, delle condizioni di sopravvivenza degli organismi; significa in altre parole cambiare la configurazione paesaggistica in atto. Se tale metamorfosi non è compatibile con un paesaggio di scala maggiore, o non è in grado di incorporare il regime locale di disturbi, ciò può indicare che tutto il sistema è in degrado e vi è la necessità  di un’azione di risanamento.

Nel presente caso, la metastabilità  di ciascun settore è stata calcolata combinando il suo valore di biopotenzialità  territoriale (Btc)16, che ne individua la capacità  latente di autoequilibrio, riassumendone le caratteristiche funzionali (resistenza, stabilità , biomassa, produzione primaria lorda, respirazione), con un parametro K, che ne misura invece le caratteristiche strutturali.

Assunto, infatti, che ciascun settore è formato da biòtopi diversi (per tipologia, forma e dimensione), diversamente dislocati nello spazio, il valore di metastabilità  deve necessariamente tener conto anche della struttura secondo la quale i biòtopi stessi si organizzano all’interno del settore considerato. A tale proposito, l’Ecologia del paesaggio ha ribadito che per comprendere il funzionamento del paesaggio come organizzazione, non sono sufficienti le informazioni ricavate dallo studio di un singolo elemento, inteso come realtà  a se stante, ma è invece necessario analizzare la reciproca dislocazione degli elementi, quindi la posizione di un biòtopo rispetto all’altro.

Il parametro K è quindi un indicatore strutturale di tipo sintetico, che tiene conto sia della configurazione del settore, della sua maggior o minor compattezza e della maggior o minor permeabilità  del suo perimetro, sia della sua diversità  e del tipo di distribuzione delle macchie interne.

Nel caso specifico, tale parametro è stato calcolato considerando l’indice di evenness (D)17 e lo sviluppo dell’area ecotonale (Ae)18, che complessivamente soppesano la predisposizione al verificarsi di scambi energetici tra le diverse tessere dell’ecomosaico; scambi su cui si regge la stabilità  ecologica del sistema paesistico-ambientale.

Sulla base dei valori di metastabilità  dei singoli settori è stato possibile calcolare un valore medio riepilogativo, che riassume sinteticamente la qualità  ecologica del sistema ambientale analizzato. Tale valore pari a 1,89 [Mcal/mq*anno] conferma l’intrinseca debolezza ecologica dell’ambito territoriale indagato. à un indice caratteristico di sistemi a resistenza medio-bassa, in cui prevalgono biòtopi a scarsa energia propria di mantenimento, la cui efficienza e conservazione dipende dall’apporto di energia sussidiaria19.

I singoli settori sono poi stati messi in relazione reciproca, quantificando la componente dinamica del sistema, cioè il flusso energetico scambiato tra i settori stessi. Si è quindi calcolata la connettività  intesa come la possibilità -probabilità  che ogni settore, tenuto conto del tipo di barriera che lo delimita spazialmente, scambi energia e materia con i settori limitrofi. I legami20, che rappresentano le connessioni tra settori adiacenti, sono simboleggiati graficamente da linee ed archi.

La lettura dell’indice di connettività , pari a 0,33, denota, nell’area di analisi, elevati livelli di frammentazione ambientale. In particolare si registra un forte squilibrio nella distribuzione degli elementi naturali ed antropici. Alla diffusione massiccia ed ubiquitaria di elementi che generano frammentazione si contrappone infatti la presenza ridotta, e concentrata solo in aree circoscritte, di quelli che favoriscono la connessione del sistema.

Considerazioni emergenti per la progettazione della rete ecologica comunale

Dall’analisi condotta mediante il modello descritto, sono scaturite indicazioni strategiche per la progettazione della rete ecologica comunale di Casalgrande.

In primo luogo, il modello ha consentito di evidenziare la natura ecotonale, o di margine, dell’area in esame, inclusiva di due realtà  ecologicamente differenti e fortemente in contrasto, che tendono rapidamente a chiudersi e a diminuire i flussi reciproci d’energia:

*  l’area dei versanti collinari pre-appenninici, dove le porzioni di territorio a naturalità  diffusa risultano ancora consistenti. Qui le colture foraggere, connesse alla produzione del Parmigiano Reggiano, si alternano a tasselli residui di vigneti, in parte ancora organizzati secondo lo schema tipico della piantata padana, e a macchie consistenti di vegetazione boschiva. Il risultato è un paesaggio caratteristico, improntato da un mosaico di tipo naturaliforme;

*  l’area a forte antropizzazione della pianura, connotata da un’alta densità  di urbanizzazione e da importanti realtà  industriali connesse al settore della ceramica, oltre che da un’agricoltura cerealicola intensiva di tipo industriale, organizzata in campi agricoli tecnologici. Qui la diversità  ecologico-paesistica, definita dalla compresenza di elementi del paesaggio il cui metabolismo è regolato da flussi energetici compatibili, è molto ridotta. Ad eccezione dei corridoi fluviali del Secchia e del Torrente Tresinaro, la presenza di macchie di vegetazione di rilevanza paesistica appare del tutto marginale. Si tratta quindi di un sistema paesistico in condizioni di severa criticità  e profonda debolezza ecologica, segnato da un profondo deficit biotico, oltre che da perdita di permanenza storica e di qualità  morfologica.

In secondo luogo, la dimensione dei nodi, direttamente proporzionale al valore di metastabilità  dei singoli settori, e lo spessore dei legami, corrispondente all’efficacia delle connessioni, e quindi degli scambi energetici tra settori adiacenti, hanno permesso di individuare con un buon livello di oggettività :

*  le aree di più rilevante valore ecologico che, a prescindere dalla loro tipologia e composizione, devono essere salvaguardate con maggior attenzione;

*  le connessioni più efficienti da non rimuovere con la realizzazione di nuove barriere antropiche, perché essenziali per la stabilità  ecologica del sistema;

*  le aree ecologicamente più compromesse, sia in termini di risorse che di scambi energetici, e quindi strategicamente poco significative all’interno del sistema ambientale. In queste aree dovrebbero essere concentrati gli interventi antropici e le trasformazioni indispensabili per lo sviluppo del sistema economico-produttivo.

La lettura comparata delle tre tipologie di aree sopra evidenziate ha condotto all’individuazione delle principali direttici di connessione ecologica, allo stato di fatto non totalmente compromesse che, in un’ottica sistemica, risultano strategiche e su cui deve pertanto essere focalizzata l’azione progettuale. Tali direttrici sono definite da una sequenza di settori che, per le caratteristiche morfologiche e strutturali del mosaico di biòtopi che li caratterizza e per il grado di connessione reciproca, configurano potenzialmente una rete ecologica diffusa.

L’andamento delle direttrici individuate dovrà  guidare la localizzazione spaziale degli interventi e delle azioni puntuali previste dalle Linee di Attuazione della Rep per la realizzazione della rete ecologica comunale. In altre parole tali direttrici consentiranno di territtorializzare, a livello comunale, le strategie per il riequilibrio ecosistemico individuate dal Ptcp a livello provinciale, correlandole alle tre categorie ecosistemiche (Aree naturali multifunzionali N, Aree antropizzate U, Agroecosistemi A), che il piano stesso definisce come strutturali per l’assetto ecosistemico del territorio.

Il Grafo ecologico ha costituito pertanto uno strumento propedeutico alla costruzione del progetto della Rec maneggevole e di facile lettura, idoneo a promuovere azioni mirate ad una riqualificazione diffusa del territorio che, rifuggendo una distribuzione indifferenziata e spesso dispendiosa degli interventi, consente di integrarli in un’ottica sistemica, capace di cogliere e restituire l’organizzazione stessa del paesaggio e incrementarne sinergie e potenzialità .

In conclusione, si riportano di seguito le indicazioni, finalizzate al progetto della rete ecologica comunale, scaturite dal confronto tra le direttrici di connessione ecologica evidenziate dal modello del grafo e le categorie ecosistemiche strutturali definite dal Ptcp:

Aree naturali multifunzionali (N):

*  individuazione e gerarchizzazione delle aree che possono svolgere un ruolo come capisaldi della rete (nodi e corridoi);

*  individuazione di mosaici naturaliformi, su cui dovrà  essere incentrato il sistema di connessione locale tra le aree della Rete Natura 2000 (in questo caso esterne al comune), le aree protette a livello provinciale, e altre aree di rilevanza naturalistica (parchi provinciali, oasi faunistiche, zone di tutela naturalistica del Ptcp, aree di reperimento);

*  individuazione di unità  ambientali naturali prive di istituti di tutela, complementari alle precedenti (aree boscate, alvei ed ambienti ripari, specchi idrici e zone umide).

Aree antropizzate (U):

*                  individuazione di elementi o di insiemi di elementi che costituiscono fattori prioritari di frammentazione, e più in generale di pressione antropica, sia a livello provinciale (Rep), che a livello comunale (Rec);

*                  individuazione dei varchi potenzialmente minacciati da processi di addensamento edificatorio, il cui mantenimento è di interesse prioritario sia a livello provinciale (Rep), che a livello comunale (Rec);

*                  individuazione di spazi liberi addossati alle principali aree insediate ed infrastrutturate, la cui conservazione risulta strategica per la compensazione della pressione antropica e il miglioramento dell’assetto ecosistemico complessivo;

*                  individuazione di aree dove l’inserimento di nuovi insediamenti o infrastrutture può risultare maggiormente compatibile con le esigenze di stabilità  ecosistemica.

Agroecosistemi (A):

*                  individuazione di aree agricole dove rafforzare il ruolo di presidio del territorio e dell’ecosistema;

*                  territorializzazione delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale e di quelle derivanti da convenzioni tra gli agricoltori e i soggetti amministrativi titolari del programma di rete ecologica.

L’approfondimento di tali indicazioni progettuali consentirà  sia di completare e rafforzare, dove necessario, i principali percorsi di distribuzione dei flussi energetici, ottimizzando la qualità , l’efficacia e l’entità  degli interventi da realizzare, sia di migliorare, di riflesso, la funzionalità  ecosistemica dell’intero sistema ambientale.

Note

1     La biodiversità  è la risorsa fondamentale attraverso cui la natura rinnova costantemente la propria capacità  di adattamento a un ambiente sempre mutevole, e non finalizzato di per sé alla conservazione della vita. Un’elevata diversità  biologica è quindi requisito essenziale per la qualità  dell’ambiente e per la conservazione stessa della vita sul pianeta.

2     Malcevschi S., Bisogni L., Gariboldi A., Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale, Il Verde Editoriale, Milano 1996; Bennett G., Integrating biodiversity conservation and sustainable use. Lessons learned from ecological networks, World Conservation Union, Gland, 2004; Jongman R.H.G., Pungetti G., Ecological networks and greenways: concepts, design, implementation, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

3     Boitani L., La tutela e la valorizzazione della biodiversità  terrestre in Italia: appunti per la Rete Ecologica Nazionale, Atti del seminario nazionale Conservazione della natura e sviluppo locale: il sistema delle aree protette e la Rete Ecologica Nazionale, ECOLAVORO99, Legambiente, Ministero dell’Ambiente, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, Firenze 14 dicembre 1999.

4     Giacomini V., Significato e funzione dei Parchi Nazionali, in Istituto di tecnica e propaganda agraria (a cura di), I Parchi Nazionali in Italia, REDA, Roma 1965.

5     Per biòtopo si intende la più piccola unità  spaziale che sta alla base dell’organizzazione biologica del territorio (Ingegnoli V., Fondamenti di ecologia del paesaggio, Città Studi, Torino 1993).

6     Paolinelli G., La frammentazione del paesaggio periurbano. Criteri progettuali per la riqualificazione della piana di Firenze, Firenze University Press, Firenze 2003.

7 I bisogni e le attese della cittadinanza sono stati rilevati nell’ambito del Quadro Conoscitivo del Psc mediante un’attenta operazione di ascolto.

8     Forman R.T.T., Godron M., Landscape Ecology, J. Wiley & Sons, New York 1986; Ingegnoli V., op. cit., Torino 1993.

9     Il modello del Grafo ecologico è stato sperimentato per la prima volta nel 1992 nell’ambito di una ricerca sul territorio agrario della Provincia di Torino. Successive applicazioni a scala comunale, per la stesura di alcuni piani regolatori, hanno consentito di affinarne i contenuti e la metodologia operativa. Il modello revisionato è stato applicato, prima a due aree campione della provincia di Torino: il Pinerolese e il Canavese (Ambiente costruito e ambiente naturale nella storia e nella tradizione rurale della provincia di Torino – Ricerca Coldiretti – Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico di Torino, 2003), e solo in seguito su tutto il territorio provinciale (Nuove forme di pianificazione territoriale paesistica, Ricerca universitaria MIUR PRIN, 2004-2005) (Fabbri & Finotto, 2007). La sperimentazione su scale spaziali differenti, che corrispondono a livelli di interesse inseriti sempre entro lo stesso territorio provinciale, ha permesso di validare l’efficacia del modello. (Fabbri P., Paesaggio, pianificazione, sostenibilità , Alinea, Firenze 2003; Fabbri P., Principi ecologici per la progettazione del paesaggio, Franco Angeli, Milano 2007).

10    O’Neill R.W., Johanson A.R., King A.W., A hierarchical framework for the analysis of scale, ‘Landscape Ecology, 3, 1989, pp. 193-205.

11     La possibilità  di scambio energetico tra i diversi biòtopi naturali, seminaturali ed agricoli, sarebbe totale se non fosse ostacolata all’interno del mosaico paesistico da una serie di barriere, antropiche in primo luogo, ma anche, se pur con un maggiore livello di permeabilità , da barriere naturali (crinali, corsi d’acqua privi di vegetazione ripariale, …).

12     L’energia biologica è correlata al tipo di vegetazione presente (Odum, 1973) e, pertanto, produzione di energia e qualità  del verde sono delle variabili caratterizzanti il sistema ambientale da trattarsi contestualmente.

13    In relazione al quadro gerarchico caratteristico degli studi ambientali, si è scelto di superare la delimitazione amministrativa del territorio comunale (livello di interesse), per inquadrarlo in un contesto più ampio (livello superiore), definito secondo considerazioni di ordine morfologico. E’ stato così possibile leggere il territorio in base alla sua struttura ecologica, assumendo l’area indagata come proiezione spaziale di un determinato sistema di relazioni funzionali e strutturali.

14     Gli indici di controllo adottati sono: la biopotenzialità  territoriale (Btc), l’indice di evenness (D), e l’area ecotonale (Ae).

15     La resistenza è la capacità  di un sistema di assorbire un disturbo senza modificarsi. La resilienza è invece l’abilità  del sistema di tornare allo stato nominale dopo il disturbo.

16      La Btc (Ingegnoli, 1980, 1993, 1997, 2002) è una funzione di stato che misura la capacità  latente di auto-equilibrio di un sistema paesistico in funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti in un territorio.

17      L’indice di evenness (D) valuta la diversità  di un mosaico paesistico, intesa come ricchezza dei tipi di elementi del paesaggio (biòtopi) che lo caratterizzano. Tale grandezza è ricavata rapportando la diversità  reale del mosaico, calcolata mediante la formula di Shannon, a quella massima teorica.

18     L’area ecotonale rappresenta il margine (ecotone) che separa biòtopi naturali e seminaturali attraverso il quale fluisce l’energia. Lo sviluppo di tale margine favorisce gli scambi energetici su cui si fonda la stabilità  di un sistema ambientale.

19     L’apparato paesistico che maggiormente influenza il valore della metastabilità  è quello Produttivo primario; circa il 52% della superficie totale dell’ambito di analisi è infatti coperta da aree agricole a carattere intensivo. Seguono l’apparato Sussidiario (costituito dalle aree industriali, dagli impianti per la produzione energetica, dalle aree estrattive e dalle infrastrutture territoriali e di grande mobilità ) e l’apparato Abitativo (costituito da elementi con funzione insediativa, residenziale e di servizio) che complessivamente investono circa il 26% dell’area di indagine. Più ridotto risulta invece l’apparato Stabilizzante, formato da elementi ad alta metastabilità , cui spettano funzioni regolatrici e protettive. Il valore riepilogativo dell’indice di metastabilità  denota infatti una presenza di aree naturali qualitativamente poco efficace e quantitativamente insufficiente (circa il 15% della superficie totale dell’ecomosaico), quindi inadeguata ad assorbire e compensare il deficit energetico imposto dal metabolismo degli apparati dell’habitat umano. Se ci si sofferma poi, sulla distribuzione spaziale degli elementi si nota inoltre, come la matrice boschiva, concentrata prevalentemente a ridosso delle pendici collinari, sia completamente sconnessa, in direzione est-ovst, per la presenza pressoché ininterrotta dell’apparato Sussidiario e di quello Abitativo. In sintesi si può concludere che, allo stato attuale, i tre sistemi matrice su cui si regge l’organizzazione funzionale del territorio – le aree naturali, le aree agricole a conduzione intensiva e l’urbanizzato (abitativo e sussidiario) – non hanno più rapporti energetici mutualistici diretti.

20     Il modello adottato è un grafo planare ‘pesato’. Ciò significa che tanto il valore dei nodi, quanto quello dei legami è stato quantificato numericamente. In particolare, il valore dei legami è stato calcolato tenendo conto del contenuto energetico dei settori tra cui avviene lo scambio (definito dal loro valore di metastabilità ), del loro perimetro di contatto e del livello di permeabilità  delle barriere che li separano.

La dimensione ambientale di un paesaggio: studi e valutazioni preliminari per la rete ecologica locale2011-01-17T12:30:30+00:00

La riproposizione del paesaggio nella nuova pianificazione regionale

Il paesaggio al vertice Sulla tematica della tutela paesistica e della relativa disciplina di attuazione esiste un’ampia letteratura, sia in campo giuridico sia disciplinare. Dagli anni ’80, le componenti ambientali e paesistiche hanno assunto un ruolo ed una posizione sempre di maggior rilievo all’interno dei processi di formazione dei piani, per garantire una corretta (sostenibile) gestione del territorio. Negli anni 90′, l’abbandono di soluzioni rigidamente vincolistiche ha visto la afermazione di un approccio alle tematiche paesistiche sempre più attento e integrato. Con il decreto legislativo 42/2004 (il c.d. Codice Urbani) e nel rispetto dei principi condivisi con la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta a Firenze nel 2000, si introduce la sostanziale innovazione che afronta il tema del paesaggio e non più solo in relazione ai paesaggi di eccellenza ma anche ai paesaggi del quotidiano e a quelli degradati che compongono il territorio nella sua interezza. La natura, l’ambiente, la storia, le dinamiche territoriali, uniti ai valori estetico-culturali, concorrono a collocare il paesaggio al vertice degli obiettivi della pianificazione di area vasta che in funzione della ConvenzioneEuropeadelPaesaggio,èchiamataariconoscereunruoloportanteedimprescindibileanche ai valori identitari attribuiti ai luoghi dalle comunità  locali. Il paesaggio è riconosciuto come risorsa essenziale indivisibile e bene comune della collettività . Il Codice è stato redatto con l’obiettivo di ridisegnare in una logica unitaria le materie inerenti il patrimonio storico, artistico, archeologico, già  tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana 1.. L’accezione percettiva e la Convenzione Europea del Paesaggio “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interactionofnaturaland/orhumanfactors, secondo la versione ufficiale in inglese del Consiglio d’Europa dell’art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio. “Paesaggio” designa una determinata parte di un territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umaniedallelorointerrelazioni,secondolatraduzione italiana art. 1. La traduzione italiana del testo inglese della Convenzione Europea del Paesaggio ha ceduto ad una interpretazione arbitraria, in quanto l’art.1 non coglie il nuovo senso di paesaggio contenuto nella Convenzione, ma lo assimila al precedente concetto di paesaggio come bellezza naturale, nato in Italia con la L.1497/1939. Il paesaggio non è dunque una “determinata parte di territorio” come si legge nella traduzione italiana; è sufficiente leggere la versione inglese (o anche quella francese) per verificare che il senso di “determinata parte” non c’è, perché in base alla Convenzione tutto è e può essere paesaggio, e questo è uno dei motivi per cui la traduzione italiana viene assoggettata a diverse revisioni. Sarebbe meglio seguire una traduzione che riconosca il paesaggio come bene culturale, frutto della percezione identitaria della popolazione, riconosciuto senza separazioni nella propria complessità . “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti” 2. Il paesaggio è anche un prodotto sociale e non rappresenta un bene stabile, ma dinamico. In base a queste caratteristiche, in quanto determinato dal carattere evolutivo e dalle condizioni percettive, il paesaggio è sempre in relazione all’azione dell’uomo. In particolar modo la percezione del paesaggio è frutto di un’interazione tra:

  • la soggettività  umana 3;
  • i caratteri oggettivi della fisiologica evoluzione dell’ambiente antropico o naturale 4;
  • i mediatori socio-culturali legati al senso di identità  riconosciuto da una società  su un determinato tipo di ambiente 5.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è una costruzione complessa, composto come è da 184 articoli, redatto con l’obiettivo di ridisegnare in una logica unitaria materie, quali il patrimonio storico, artistico,archeologicoeilpaesaggio,tutelatedall’art. 9dellaCostituzioneedinteressatedallemodifichedel Titolo V della Costituzione, con ricadute dirette sulla attività  di pianificazione. La complessità  del Codice si presta, in alcuni passaggi, ad interpretazioni non univoche a rischio di essere smentite, annullate, o modificate nelle diverse circolari del Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali (Mibac). Il grado di innovazione del Piano Paesaggistico Se si intende misurare l’effettiva diferenza tra il nuovo Piano paesistico del Codice (Pp)e la precedente pianificazione paesistica occorre confrontarlo con l’art. 5 della L. 1497/1939 e con il successivo RD 1357/1940, che nell’art.23 definisce i contenuti del Piano Territoriale Paesistico. I Piani Territoriali Paesistici di cui all’art. 5 della legge 1497/1939 hanno il fine di stabilire:

  • le zone di rispetto;
  • il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone;
  • le norme per i diversi tipi di costruzione; * la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
  • le istituzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

Si tratta dunque di uno strumento attuativo paragonabile ad un piano particolareggiato o, latu senso, di settore. Su questa base facilmente opinabile, prima della L. 431/1985 (la c.d. legge Galasso), sono stati redatti i Piani Regionali Paesistici e, con dei riferimenti interpretativi ai Piani Territoriali di Coordinamento ex L. 1150/1942, i Piani Urbanistico Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici. Il nuovo Pp è uno strumento radicalmente diferente dai precedenti, sicuramente in grado di svolgere con efficacia un compito, quale quello prefigurato dalla Galasso, ma con una dimensione applicativa necessariamente multidisciplinare. Le novità  nel sistema delle pianificazioni Il tempo trascorso tra la L. 1497/1939 non è percepibile soltanto nelle mutazioni della forma del Pp, ma anche in quelle del contesto destinato ad accoglierlo, ovvero il sistema delle pianificazioni di settore come la L. 183/89 (per il Piano di Bacino), e la L. 394/91 (per il Piano delle Aree Protette) che, volendo semplificare la gestione territoriale, hanno modificato in modo rilevante i soggetti in campo e le competenze in atto. Si assiste quindi a:

  • una moltiplicazione della rappresentazione delle componenti paesaggistiche;
  • una diversificazione regionale della loro articolazione ed interpretazione.

La moltiplicazione degli strumenti di governo del territorio, genera elementi di criticità  indubbia nella gestione territoriale; all’apparire di piani di matrice ambientale si è aggiunta la pianificazione di settore, ma anche l’incorporazione delle tematiche ambientali (e quindi anche del paesaggio) negli strumenti tradizionalmente concepiti come urbanistici: Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Regolatore Generale Comunale. Alla difficoltà  comunicativa dei piani alla scala di area vasta va ad aggiungersi la disomogeneità  delle legislazioni regionali in materia di territorio. Questi fattori, considerati nel loro insieme, danno la misura della complessità  insita in uno strumento di natura e specificità  così marcata quale il Pp, in un sistema tanto articolato e ad alta mutabilità  come quello regionale. La polivalenza del concetto di paesaggio Un ulteriore elemento da considerare è la trasversalità  del concetto di paesaggio. Il Pp interagisce potenzialmente con tutti gli strumenti di piano e con tutte le attività  passibili di modificare la fisionomia del territorio; vale a dire intercetta la quasi totalità  degli strumenti pianificatori e delle attività  antropiche nello spazio, si pensi alle interrelazioni tra paesaggio e difesa del suolo, oppure tra paesaggio e protezione ambientale, oppure alle relazioni, potenzialmente assai conflittuali, tra paesaggio e infrastrutture, nonché tra paesaggio ed insediamenti. Questo problema non è nuovo alla pianificazione di scala vasta. Gli esempi citati in precedenza presentano un problema di integrazione e di sovraordinazione: sia la L.183/89 che la L.394/91 hanno collocato i propri strumenti di pianificazione, rispettivamente il Piano di bacino ed il Piano del parco, al vertice del sistema delle pianificazioni, scelta che anche il Codice ripercorre. Amministrazioni pubbliche e paesaggio (art. 132 del Codice) Il comma primo contiene una dichiarazione di grande rilievo, vale a dire che le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività  di tutela, pianificazione, recupero, valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi; mentre il comma secondo introduce anche una corrispondenza, una specifica reciprocità , tra salvaguardia/ reintegrazione dei valori del paesaggio e sviluppo sostenibile. Pianificazione paesaggistica (art. 135) L’art. 135 costituisce una specie di presentazione al successivo art. 143 (che sviluppa i contenuti del PP), fissando tre elementi di rilievo:

  • le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato, e a tal fine approvano Piani Paesaggistici: come elemento fondamentale per rendere i contenuti del Codice compatibili con i diferenti regimi di governo del territorio vigenti nelle Regioni, viene richiesta a queste di assicurare, nel contempo, la necessaria tutela e valorizzazione, redigendo materialmente i piani stessi consentendo peraltro alle Regioni di investire della materia paesaggistica anche le Province, con lo strumento del PTCP ed i Comuni con il Piano Urbanistico (art. 131 3°comma; articolo 145) 6;
  • vengono riunificate le nozioni di Piano Paesaggistico e di Piano urbanistico territoriale “con specifica considerazione dei valori paesaggistici”;
  • viene riconosciuta la natura complessa del Piano Paesaggistico, cui viene afdato il compito di definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e di riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile 7.

Il coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione (art. 145) Non è compito del Codice mettere ordine nella disorganica struttura delle pianificazioni urbanistico-territoriali ed ambientali vigenti. Il Pp viene collocato al vertice del sistema di pianificazione. Come esplicitato dall’art. 156 1° comma (verifica edadeguamentodeipianipaesaggistici)entroquattro anni dalla entrata in vigore del Codice, le Regioni già  dotate di Piani Paesistici verificano la conformità  tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’art. 143 e, quando in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti, tab.1. Il secondo comma impegna il Mibac a predisporre, previa intesa con la conferenza Stato-Regioni, uno schema generale di convenzione con le Regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazionedegliimmobiliedelleareeoggettodi tutela,ivicompreseletecnicheperlalororappresentazionecartograficaelecaratteristicheatteadassicurare l’operabilità  dei sistemi informativi. E’ così prevedibile l’avvio di una nuova e ricca stagione di pianificazione paesaggistica di adeguamento degli strumenti oggi vigenti. I profili del nuovo Pp ed i suoi contenuti (art. 143) Questo articolo disegna la pianificazione paesaggistica futura. Procede in prima istanza afermando, al comma primo, che il piano, dopo attenta ricognizione, ripartisce il territorio in ambiti omogenei,daquellidielevatopregiopaesaggisticofino aquellisignificativamentecompromessiedegradati. Viene successivamente specificato, al comma secondo, che il piano deve assegnare a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità  paesaggistica, prevedendo in particolare:

  • il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto contoanchedelletipologiearchitettoniche,nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
  • le previsioni di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella listadelpatrimoniomondialedell’Unescoedelle aree agricole;
  • il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,alfinedireintegrareivaloripreesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

L’approccio disciplinare alla elaborazione del nuovo Pp viene descritto al terzo comma che parla di:

  • ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, esteticheedellelorointerrelazionielaconseguentedefinizionedeivaloripaesaggisticidatutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
  • analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità  del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione,dipianificazioneedidifesadel suolo;
  • individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità  paesaggistica;
  • definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
  • determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
  • individuazione degli interventi di recupero e riqualificazionedelleareesignificativamentecompromesse o degradate;
  • individuazionedellemisurenecessariealcorretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
  • individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, dasottoporreaspecifichemisuredisalvaguardia e di utilizzazione.

Così definito, il Pp rimanda esplicitamente all’art.6, ed in particolare alle lettere c), d) ed e), della Convenzione Europea del Paesaggio e si ritiene che questa scelta del Codice sia quanto mai opportuna per l’avvio di una pianificazione e di una gestione del paesaggio più accurata ed effettiva di quella fino ad oggi praticata 8. Occorre aggiungere che, dopo una iniziale impronta di chiarezza, i successivi commi dell’art. 143 (il quinto, il sesto, il decimo e il dodicesimo) 9 sembrano portare i segni di un dibattito non ancora compiutamente maturato, come dimostrano le diferenti versioni che lo stesso Codice ha avuto in itinere 10. Sarebbe peraltro opportuno definire con maggiore chiarezza l’iter di formazione del Piano stesso, anche in relazione alle due diverse possibilità  che sembrerebbero previste: la prima caratterizzata da una compiuta applicazione dei principi di collaborazione interistituzionale richiamati nell’art. 132 del Codice e la seconda, più tradizionale, caratterizzata dalla decisione della Regione, di procedere senza avvalersene. Le due strade conducono a risultati diferenziati:

  • le Regioni che scelgono la pratica concertativa, (con “Mibac e Minambiente”) per l’elaborazione del Pp, hanno la possibilità  di dispiegare compiutamenteletuttepotenzialità territorialiin essere; laricognizionedeivaloripaesisticisupera la settorializzazione territoriale delle categorie della Galasso o meglio, le aree tutelate per legge dall’art.142nonscompaionomavengonocalate nel territorio e riconfigurate nelle relazioni spaziali, e sono soggette ad una procedura partecipata. Ciò consente una maggiore fluidità  nella gestione del vincolo, in quanto il ricorso alla autorizzazione risulta potenzialmente di applicazione più circoscritta, essendo in alcune aree aperta la possibilità  di sostituirla con una verifica di coerenza della trasformazione da valutare nei suoi effetti paesistici;
  • le Regioni “non concertative”, escludendosi la possibilità dilimitareilricorsoallaautorizzazione neiterritoriindicatidall’art.152continuerebbero quindi ad operare in un regime simile all’attuale pur essendo comunque tenute a redigere il Pp secondo i percorsi innovativi dell’art. 143.

Riflessioni in atto Il Pp del Codice è uno strumento ormai compiutamente definito, che recepisce ad ampia scala le innovazioni emerse a partire dalla Legge Galasso ad oggi, passando attraverso la fondamentale Convenzione Europea del Paesaggio e che potenzialmente consente di gestire il paesaggio in maniera molto più efficiente rispetto alla pianificazione preesistente, con un approccio sensibilmente più strategico e operativo; approccio tuttavia troppo centralistico, da migliorare ancora assai sul fronte della sussidiarietà  e del coinvolgimento dei sistemi locali, impegnati nella costruzione, tutela e valorizzazione dei”loro paesaggi”. Il Codice prevede, come si è detto, la possibilità  che il Pp venga redatto di concerto tra Regione, Mibac 11 e Minambiente 12: questa possibilità  è resa vantaggiosa per le Regioni, in quanto, al contrario di Pp redatti in autonomia dalla sola Regione, il Pp concertato ha la facoltà  di riconfigurare spazialmente le aree soggette a vincolo, superando la rigida geometria delle categorie della Galasso. Il Codice prevede che le Regioni redigano inderogabilmente i nuovi Pp entro quattro anni dall’entrata in vigore dello stesso e quindi entro il maggio 2008; termine apparentemente rigoroso, ma che risulta meno certo se si tiene conto della complessità  dell’operazione da mettere in moto, della compresenza dei molteplici attori in gioco, della propensione pervicace del Paese a non chiudere i processi decisionali, con la verifica dei fatti, facendo delle riserve di competenza non un fattore di operatività  da mettere a disposizione del sistema ma un baluardo resistente a qualsiasi richiesta di integrazione (orizzontale e verticale) e di rendicontazione. Speriamo che la profezia questa volta non si avveri. La pianificazione regionale Sono presenti ormai in quasi tutte le Regioni i Piani Territoriali, contenitori di conoscenze e di politiche che hanno saputo/potuto interagire in varia misura con gli strumenti di pianificazione paesistica. I nuovi Pp dovranno integrarsi meglio nel sistema delle pianificazioni di matrice urbanisticoterritoriale per fare valere il proprio “punto di vista”. I nuovi Pp si svilupperanno in un sistema di pianificazione regionale molto più complesso rispetto al passato; in particolare si è gia accennato al fatto che molte Regioni si sono dotate di nuove leggi urbanistiche, o meglio di governo del territorio, più avanzate della legislazione nazionale ma tra loro diferenti per organizzazione e costrutto giuridico; nel contenuto è cresciuto negli ultimi anni il ruolo della pianificazione di settore (acque, cave, trasporti, rifiuti) ed infine molte delle Province si sono dotate di PTCP, capaci di esprimere al proprio interno la dimensione paesistica, possibilità  esplicitamente prevista dalla Legge n. 59 del 1997 (la c.d. Bassanini). Un’assunzione di maggiore consapevolezza paesistica viene richiesta anche agli strumenti comunali, che l’esperienza dimostra essere gli unici capaci, volendolo, di cogliere, gestire e tutelare le emergenze paesaggistiche locali; in qualche modo si tornerebbe così, rigenerandolo, all’originario piano paesistico ex L.1497/39. Non basta naturalmente che il Pp sia dichiarato necessario dal Codice sovraordinato agli altri strumenti; i suoi contenuti e la sua efficacia, se si vuole ottenere un Pp applicato e applicabile, vanno costruiti con estrema attenzione nel rapporto con le leggi (e non meno con le culture) regionali. I Piani Paesistici verso nuovi apporti e orientamenti I modelli tradizionali dell’approccio paesistico che rimandano alla “Storia del paesaggio agrario italiano” di E. Sereni si sono venuti via via arricchendo con contributi più attenti alla componenti naturalistiche, come l’ecologia del paesaggio, dell’antropologia, delle neuroscienze e della dimensione percettiva. Il nuovo Pp è stato volutamente configurato come uno strumento applicabile, ovviamente con modalità  e discipline diverse, all’intero territorio, ed è quindi naturale prevedere nel suo processo di redazione il coinvolgimento di saperi disciplinari diversi. Il Pp non potrà  comunque prescindere da una visione e da una metodologia di formazione unitaria, come qualunque strumento di pianificazione a cui si voglia attribuire efficacia e autorevolezza. Visione e metodologia unitaria che assicuri anche uniformità  di considerazione di analoghe componenti paesistiche in diversi contesti locali. Alcune Regioni, in passato, hanno costruito il proprio Piano Paesistico re-interpretando piani locali redatti con metodologie diferenziate; difficilmente queste esperienze hanno dato risultati positivi sia perché non si è riusciti a pervenire ad un prodotto unitario sia perché è risultata evidente la soggettività  di alcune scelte. La costruzione del Pp è una operazione sicuramente delicata e complessa, in sede sia politica che tecnica. Di fronte ad una innovazione di così vasta portata come quella del Codice è quanto mai opportuno auspicare che si arrivi alla costruzione di una metodologia unitaria che preceda la stesura dei nuovi Pp, assicurando omogeneità  di trattamento delle diferenti componenti dei mosaici paesistici regionali al livello nazionale. Sarebbe un grande successo pervenire ad una metodologia unitaria a livello nazionale, che valorizzi la ricchezza degli approcci disciplinari e sia sensibile a registrare i diversi e numerosi quadri ambientali che rendono unico il nostro Paese; senza cadere in percorsi omologanti e burocratici, che riuscendo a scendere di scala (in senso proprio e figurato) quanto basta, sino a riconoscere il paesaggio”fatto (dall’)uomo”. Piani Paesistici proposti da una azione concorde degli attori locali Locali, nei diversi contesti, possono sembrare una contraddizione in termini vista la tendenza centripeta in atto, ma si può ragionevolmente ritenere che essi potrebbero essere gli strumenti giusti per fare entrare con l’operatività  anche la qualità  nei processi di assetto e di sviluppo delle comunità  locali, lavorando in modo distinto, dialettico e fertile con l’applicazione urbanistica che serve una razionalità  sempre più bisognosa delle ambiguità  della visione paesistica per acquistare un senso nuovo e la consapevolezza necessario delle poste patrimoniali in gioco.

Riferimenti bibliografici “Il paesaggio, oltre che una sintesi, è un programma” Brà¼ckner, 1898 “Il paesaggio è un porzione naturalmente delimitata della superficie terrestre, le cui componenti naturali formano un insieme di interrelazioni e interdipendenze” Enciclopedia Sovietica, 1939 “Tutto ciò che v’è sull’involucro terrestre, tutto, nella sua esistenza e interferenza, costituisce il paesaggio”SzavaKovats, 1960 “Ilpaesaggioèlacomplessacombinazionedioggettiefenomeni legati fra loro da mutui rapporti funzionali, sì da costituire una unità  organica”- Sestini, 1963 “Il paesaggio è una costellazione di ecosistemi. Esso coincide inoltre con il processo evolutivo della biosfera i cui significati intimi appartengono alle leggi naturali che governano il divenire vitale”- Valerio Giacomini, 1972 “Ilgiocofraarteenaturanonchénaturaeculturacreapaesaggi dalla forma diferente, indicatrice, nello stile nell’architettura, della specifica cultura che l’ha promossa” – Rosario Assunto, 1984 “Unpaesaggioèunaparteeterogeneadiunaregione,composta da un’aggregazione di ecosistemi interagenti che si ripete in ogni punto con forme simili”- Forman e Godron, 1986 “Il paesaggio è un’unità  ecologica e culturale, spaziale e temporalee,parafrasandoTroll,èlacomplessivaentità spaziotemporale della sfera vitale dell’uomo”- Naveh, 1990 “Il paesaggio è un sistema di ecosistemi”- Ingegnoli, 1992 “Il paesaggio è l’insieme eterogeneo di tutti gli elementi, i processi e le interrelazioni che costituiscono l’ecosfera, considerato nella sua struttura unitaria e diferenziata, ecologico-sistemicaedinamica,cheloidentificaconunprocesso evolutivonelqualesiintegranoleattività dellanaturaequelle dell’uomo,nellalorodimensionestorica,materiale,culturalee spirituale”- Romani, 1994

  1. Costituzione della Repubblica Italiana Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  2. Cesare Pavese, 1950
  3. Convenzione Europea del Paesaggio Art. 1 Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
  4. Politica del paesaggio designa la formulazione, da parte delle autorità  pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
  5. Obiettivo di qualità  paesaggistica designa la formulazione da parte delle autorità  pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; Salvaguardia dei paesaggi indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; Gestione dei paesaggi indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali; Pianificazione dei paesaggi indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
  6. Articolo 133 – Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività  di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti. Articolo 145Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
    1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità  di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
    2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
    3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città  metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni diformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
    4. I comuni, le città  metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà  derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
    5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
  7. Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 143 Piano Paesaggistico
  8. Convenzione Europea del Paesaggio Articolo 6 – Misure specifiche
    1. Sensibilizzazione Ogni parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società  civile, delle organizzazioni private e delle autorità  pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
    2. Formazione ed educazione Ogni Parte si impegna a promuovere :
      1. la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi;
      2. dei programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
      3. degli insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia , la sua gestione e la sua pianificazione.
    3. Individuazione e valutazione
      1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
        1. (1) individuare i propri paesaggi, sull’insieme del proprio territorio; (2) analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano; (3) seguirne le trasformazioni ;
        2. valutare i paesaggi individuati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e dalle popolazion interessate.
      2. I lavori di individuazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell’articolo 8 della presente Convenzione.
    4. Obiettivi di qualità  paesaggistica Ogni parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità  paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all’articolo 5.c.
    5. E Applicazione Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
  9. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio EX ART Articolo 143 Piano paesaggistico
    1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità  dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
    2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità  paesaggistica. Gli obiettivi di qualità  paesaggistica prevedono in particolare:
      1. il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
      2. la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;
      3. il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.
    3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
      1. ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
      2. analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità  del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
      3. individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità  paesaggistica;
      4. definizione di prescrizioni geerali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
      5. determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
      6. individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;
      7. individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
      8. individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
    4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
    5. Il piano può altresì individuare:
      1. le aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142, nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità  di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
      2. le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi può avvenire sulla base della verifica della conformità  alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico, effettuata nell’ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità  previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159;
      3. le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159.
    6. L’entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5, lettera b), è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonché dall’inclusione dell’area nelle categorie elencate all’articolo 142.
    7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del comma 5, lettera b), all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità  alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
    8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all’articolo 5, lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
    9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
    10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare accordi per l’elaborazione d’intesa dei piani paesaggistici. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale è completata l’elaborazione d’intesa, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora all’elaborazione d’intesa del piano non consegua il provvedimento regionale, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
    11. L’accordo di cui al comma 10 stabilisce altresì presupposti, modalità  e tempi per la revisione periodica del piano, con particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
    12. Qualora l’accordo di cui al comma 10 non venga stipulato, ovvero ad esso non segua l’elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
  10. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Articolo 143 – Piano paesaggistico – Vigente
    1. L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
      1. ricognizione del territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
      2. puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
      3. analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità  del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
      4. individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135;
      5. definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
      6. determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
      7. individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
      8. individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
      9. tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
    2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
    3. Le regioni, il ministero ed il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del ministro, sentito il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità  ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
    4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
    5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:
      1. la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità  alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
      2. la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
    6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145.
    7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità  alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
    8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
    9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
  11. Ministero per i Beni e le Attività  Culturali.
  12. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La riproposizione del paesaggio nella nuova pianificazione regionale2008-09-04T10:26:09+00:00
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