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Sullo stato della pianificazione nella Regione Veneto

Il tema della pianificazione territoriale e urbana nella Regione Veneto è più che mai all’ordine del giorno, dell’attenzione dell’opinione pubblica e degli operatori del settore, in particolare siano essi politici, tecnici e tutti coloro a cui ‘sta a cuore’ la tutela del territorio o per lo meno quel che resta di quella parte che va difesa e salvaguardata.

In questo momento, allo svilupparsi delle indicazioni operative contenute nella legge urbanistica regionale 11/04 ‘Norme per il governo del territorio’, si è recentemente sovrapposto il cosiddetto ‘piano casa’, la lr 14 dell’8 Luglio 2009, con il quale, più che un fine urbanistico, si persegue l’obiettivo di rimettere in moto l’economia di una regione da sempre molto attiva, ma attualmente anch’essa coinvolta nella vasta crisi mondiale, con la consapevolezza che comunque il provvediemento non potrà  non avere riflessi sui destini del territorio e i cui esiti saranno tutti da scoprire.

In tale scenario continua a fasi alterne e fra luci ed ombre, l’adeguamento alla legge urbanistica da parte dei Comuni e delle Province, con un processo che risulta essere molto più diluito nel tempo di quanto si pensasse al momento del varo della legge di riforma, complici peraltro il mancato completamento, a cinque anni di distanza, di diversi atti di indirizzo che dovevano costituire l’ossatura operativa delle nuove disposizioni normative per il governo del territorio, nonché la grandissima quantità  di varianti agli strumenti urbanistici prodotti dai Comuni nel periodo di moratoria fra la vecchia e la nuova legge. Attualmente la situazione può essere così sinteticamente riassunta sui 581 Comuni veneti:

A questi dati si devono aggiungere quei Comuni che hanno sottoscritto l’accordo di copianificazione con la Regione Veneto e in alcuni casi anche con la Provincia e che si trovano nelle varie fasi di formazione e di pre-adozione del piano. Come si può ben vedere, la fase di adeguamento alla riforma urbanistica, a cinque anni dall’entrata in vigore, è ben lungi dall’essere in fase di avanzata realizzazione. In tal senso non poco ha influito la notevolissima quantità  di varianti alla strumentazione urbanistica nel periodo di moratoria fra la vecchia e la nuova legge che si è conclusa nel febbraio 2005 e che ha portato all’adozione di circa 4000 (quattromila) varianti nel periodo ottobre 2004-febbraio 2005.

A questa mole di varianti si deve comunque aggiungere che modeste varianti alla strumentazione urbanistica vengono sempre ammesse prima dell’adozione dei PAT, di cui gli esempi più significativi sono rappresentate da quelle normative di minore entità  e quelle conseguenti all’applicazione dello sportello unico per le attività  produttive.

In buona sostanza, tutta una serie di normative parallele e incardinate nella legge ne hanno rallentato il processo di adeguamento da parte dei Comuni.

A questo stato di cose si deve aggiungere che, prima della riforma urbanistica regionale, grande diffusione hanno avuto i programmi integrati e il loro utilizzo, da parte dei Comuni, ha assunto il ruolo di vera e propria pianificazione urbana in senso lato e non solo attuativa.

Questo strumento di pianificazione ha finito per rappresentare la vera grande novità  dello scenario urbanistico regionale, con particolare riferimento sia al coinvolgimento dei soggetti privati, sia per la possibilità  di approvare tali strumenti urbanistici in variante al PRG e, di conseguenza, accorciando di gran lunga i lunghissimi tempi di approvazione rispetto alle variante ordinarie.

A ciò si deve aggiungere la possibilità , prevista dalla legge regionale relativa ai programmi integrati, di attribuire benefici aggiuntivi ai Comuni rispetto alle ordinarie cessioni di aree a servizi .

Quest’ultimo aspetto, soprattutto con riferimento alla possibilità  di realizzare opere pubbliche, insieme all’incentivo per l’iniziativa privata di poter variare la strumentazione urbanistica, incrementando i margini volumetrici, i cambi di destinazione d’uso e soprattutto la rapidità  dell’iter approvativo di uno strumento operativo che interveniva su aree dismesse o comunque soggette a recupero urbanistico e ambientale, ne hanno decretato un indiscutibile successo in termini numerici.

Alcuni dati sono molto eloquenti sull’utilizzo di questo strumento. Nel periodo 2000-2006 sono stati adottati dai comuni 594 programmi integrati in variante ai PRG, con un picco nel 2005 di 241 strumenti e con una distribuzione territoriale che ha escluso solo le zone montane.

Così, operando su larga scala con la strumentazione attuativa in variante ai PRG, è stato sostanzialmente messo in discussione il tradizionale modello di piano, la sua nota rigidità , la sua difficoltà  ad essere modificato con procedure ordinarie qualora intervengano esigenze o iniziative private condivise dal pubblico.

Da questo stato di cose ne consegue che il periodo transitorio, fra la vecchia legge urbanistica e la nuova riforma, è stato ricchissimo di iniziative urbanistiche, ma soprattutto tali iniziative hanno interessato quelle parti di territorio che più si prestavano alla loro trasformazione e rifunzionalizzazione, nonché tali iniziative hanno avuto il merito di superare, effettivamente al di là  delle aspettative, il problema di sempre in urbanistica, fra previsione e attuazione, sia per quanto riguarda la tempistica, che i soggetti attuatori, ma soprattutto eliminando ogni sorta di contenzioso essendo il tutto negoziato a monte attraverso forme giuridiche certe e condivise dalle parti.

Pertanto si può comprendere come gli attori della pianificazione veneta abbiano prodotto tutta una serie di interventi, di cui alcuni molto rilevanti, prima della riforma, come per prendere tempo rispetto al nuovo, come per adeguarsi alla novità  con la necessaria circospezione che si manifesta di fronte al nuovo, tipico di una società  sostanzialmente conservatrice rispetto ai mutamenti e lenta, nei suoi luoghi e territori profondi, ad assimilare la novità  di legge rispetto all’ordinario.

La normativa della riforma ha poi rimesso in moto la riproposizione dei piani provinciali di coordinamento territoriale, rammentando che mai il Veneto ha avuto un piano provinciale approvato, nonostante la sua previsione risalga alla legge del 1985. Si deve peraltro sottolineare come la Regione abbia sempre esercitato un forte potere centrale in materia urbanistica e la non attuazione dei piani provinciali ha fatto sì che il controllo della strumentazione urbanistica comunale non sia mai stato delegato all’ente intermedio.

Comunque, attualmente tutte le Province hanno approvato il Documento Preliminare all’adozione del piano, dove vengono delineate le linee programmatiche e gli obiettivi generali e di sostenibilità .

Le province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza hanno adottato il piano e di queste, dopo la pubblicazione e il deposito per le osservazioni, le prime quattro hanno già  inviato gli elaborati in Regione per l’approvazione; il PTCP di Padova, a sua volta è già  stato esaminato dagli organi tecnici regionali, passaggio antecedente alla richiesta di parere al Consiglio Regionale e propedeutico all’approvazione da parte della Giunta Regionale.

In questa fase emerge un dato di fatto sui contenuti sostanziali dei piani provinciali e che fa giustizia di un dibattito abbastanza acceso ai tempi della riforma su tale tema. Il contenuto dei piani provinciali adottati si viene a caratterizzare principalmente, oserei dire quasi con inclinazione spontanea, su tematiche di natura ambientale o comunque strettamente connesse ai temi della sostenibilità  e alla più vasta tematica relativa alla valorizzazione e tutela dei beni paesaggistici e storico-culturali e solo parzialmente su tematismi classici di natura pianificatoria e in particolare per quanto concerne il sistema della struttura produttiva, residenziale e della mobilità . In buona sostanza, ‘schiacciato’ fra un piano regionale di coordinamento adottato e i piani di assetto del territorio (piani strategici) dei comuni, i piani provinciali, sembrano trovare una loro maggiore specificità  in tematismi che appaiono più controllabili e razionalizzabili alla scala provinciale codificando nei fatti una peculiarità  che la riforma urbanistica regionale a suo tempo non ha saputo delineare chiaramente nella normativa di legge.

Avviato anche l’iter per l’approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, con l’adozione dello stesso nel mese di febbraio 2009 da parte della Giunta Regionale, si può dire, di conseguenza, che tutto il sistema pianificatorio regionale si sia attivato in attuazione della legge. Il nuovo Piano Territoriale Regionale, dopo l’adozione, è stato oggetto di ben circa 15.000 (quindicimila) osservazioni.

Occorre aggiungere che, successivamente all’adozione del Piano Territoriale Regionale, nel mese di maggio 2009 è stata sottoscritta un’intesa fra Regione Veneto e Ministero per i beni e le attività  culturali, al fine di adeguare il suddetto piano alla normativa prevista dal Codice Urbani per attribuire allo strumento regionale le caratteristiche di piano urbanistico-territoriale con specfica considerazione dei valori paesaggistici, in attuazione degli articoli 135, 143, 146 e 156 del D.lgs 22.1.2004 n. 42.

Il nuovo PTRC arriva alla sua adozione dopo un lungo iter che ha coinvolto enti, istituzioni, associazioni di categoria e l’università , in un lunghissimo dibattito sul ruolo, e le prospettive del governo del territorio veneto tanto che il Documento Preliminare, alla sua adozione, di fatto è stata la sintesi di tre documenti prodotti dalla Regione Veneto nel corso degli ultimi anni e oggetto di convegni, dibattiti e riflessioni sugli obiettivi strategici da perseguire da parte del piano.

Sarebbe troppo presuntuoso pretendere di descrivere la struttura del piano territoriale regionale in queste brevi note, tuttavia occorre rilevare come lo stesso si venga a configurare come un piano di grandi obiettivi, in parte sfumati, nella logica di direttive di carattere generale da approfondire successivamente, in sede di strumentazione territoriale di dettaglio.

E’ un piano che nella sua struttura normativa, rispetto al piano attualmente vigente e risalente al 1992, non opera più attraverso direttive, prescrizioni e vincoli e non prevede con chiarezza quelli che sono comunque degli obblighi da rispettare da parte della pianificazione sottordinata, quasi un non voler essere troppo cogente, ma flessibile e adattabile alle esigenze che potrebbero manifestarsi nel tempo, attento alla questione ambientale, ma non per questo pone paletti chiari e precisi allo sviluppo. In poche parole tutta la ‘vision‘ del piano viene incentrata su finalità  di carattere generale e complessive, da perseguire o attraverso la pianificazione sottordinata o attraverso interventi o progetti di varia natura e livello (di cui i più significativi sono quelli definiti’ strategici’ di competenza, sembra, regionale) in fasi successive, non temporalizzate, ma lasciando alla discrezionalità  politica come e se attuarle.

Lo stesso tema dell’ambiente non viene delineato con precisione e chiarezza esplicativa, ma risulta spezzettato, suddiviso e quasi soffuso all’interno dei vari sistemi cui fanno riferimento gli obiettivi generali. Così che, se il sistema che fa riferimento alla biodiversità  fornisce in qualche modo direttive precise alle Province e ai Comuni per la redazione dei rispettivi piani, il capitolo dedicato all’energia e all’ambiente risulta privo di quello spessore progettuale che gli sarebbe proprio e che dovrebbe, a mio avviso, caratterizzare un piano territoriale di una regione dove il consumo di suolo e la estrema polverizzazione della struttura produttiva in una miriade di zone produttive e un complessivo sprowl urbano generalizzato sul territorio, richiederebbero un’attenzione ambientale estrema per gli scenari futuri.

Uno sforzo il piano lo fa in direzione della progettazione del territorio rurale, in quanto viene prevista, per tutto il territorio regionale, la suddivisione in cinque tipologie di zone, con l’indicazione di finalità  diverse da perseguire nella elaborazione dei piani da parte dei comuni e delle Province, ma poco dice sulla necessità  di limitare in maniera drastica il consumo di suolo rurale ricordando, peraltro, che di recente è stato modificato l’atto di indirizzo relativo al consumo di SAU, ampliando i limiti di tale consumo in presenza di determinate caratteristiche morfologiche dei territori in presenza di accordi fra enti per localizzazioni di nuovi insediamenti con caratteristiche intercomunali.

Occorre poi aggiungere che il piano regionale dovrà  essere integrato con le previsioni paesaggistiche conseguenti all’intesa con il Ministero di cui sopra; credo che gran parte della sua credibilità  si giocherà  su questi contenuti, in quanto le pur sfumate scelte di piano dovranno confrontarsi con le tematiche del paesaggio e in modo particolare con gli obiettivi di qualità  da perseguire, cosa non facile in un territorio fortemente compromesso dallo sviluppo, ma che conserva comunque ancora delle aree degne della massima tutela e che risultano appetibili per un ulteriore e scriteriato ‘sviluppo’ a cui interessa unicamente il tornaconto in termini economici anziché la tutela e la salvaguardia di beni naturalistici e culturali di altissimo valore.

Come si comprende, pertanto, da queste brevi note, il processo di pianificazione in Veneto è in atto, fra luci, ombre e più di una incognita, che potrà  essere chiarita nel corso del tempo e nei successivi sviluppi di cui mi auguro avremo modo di ragionare.

Sullo stato della pianificazione nella Regione Veneto2011-01-17T12:03:15+00:00

Sullo stato della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione Veneto

L’attuale “momento pianificatorio” che sta interessando la totalità  del territorio della Regione Veneto è davvero singolare e forse irripetibile. In attuazione della “nuova” legge regionale 23.4.2004, n.11 “Norme per il governo del territorio”, e a poco più di tre anni dalla sua entrata in vigore nella completezza di tutti gli articoli della normativa, i Comuni, le Province e la Regione stanno elaborando i loro strumenti urbanistici e territoriali. Quindi si può ben dire che la totalità  del territorio regionale, nella sua organizzazione amministra-tiva, è interessato dal processo di pianificazione a vari livelli, a varie scale e con procedure e metodologie che mettono a confronto i vecchi strumenti urbanistici vigenti con i nuovi approcci delle discipline che regolano il governo del territorio. Quale occasione, si direbbe, per avere finalmente un quadro pianificatorio coordinato nel tempo e alle diverse scale territoriali e tale comunque da assegnare ad ogni tipologia di strumento comunale, provinciale e regionale competenze specifiche e contenuti propri. Inoltre come base di partenza, se per quanto concerne i comuni tutti hanno un prg vigente,più o meno datato nel tempo, come la regione ha vigente un piano territoriale regionale di coordinamento approvato nel 1992, del tutto innovativo appare lo scenario che si sta delineando per le province in quanto nessuna delle sette province venete ha un piano approvato. Ma vediamo meglio nel dettaglio l’attuale situazione della pianificazione, prima però sofermandoci brevemente sullo stato di attuazione dell’apparato legislativo regionale nel suo complesso. A tale proposito è innanzi tutto da rilevare che non è stato ancora completato interamente il sistema legislativo/normativo regionale previsto dalla l.r. 11/04 che afanca alla legge un corpus regolamentare composto da 21 atti di indirizzo, finalizzati a dettagliare specifiche indicazioni su singole fattispecie di categorie urbanistiche di cui alcune di rilevante importanza per la progettazione dei piani. Solo 9 di questi atti di indirizzo sono stati approvati, uno, relativo alle modalità  applicative della VAS, adottato nel 2005 non è stato ancora approvato, mentre tutti gli altri non sono stati neppure approntati. Alcuni di questi atti di indirizzo si riferiscono a tematiche di rilevante importanza per la progettazione dei piani quali le modalità  per il dimensionamento e degli standard di aree per servizi, i criteri per l’omogenea applicazione della perequazione, dei crediti edilizi e della compensazione, i criteri per l’operatività  delle società  di trasformazione urbana, i sussidi operativi per l’edificabilità  nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l’elaborazione dei criteri applicativi delle procedure per l’applicazione dello sportello unico per le attività  produttive. Come si vede, tale carenza di impianto normativo risulta notevole e fonte di diversificazioni interpretative in fase progettuale dei piani, anche perché l’incompletezza degli atti di indirizzo non ne inibisce normativamente la loro approvazione. A maggior ragione, tenuto conto che è scaduta da diverso tempo la moratoria per l’approvazione delle varianti ai prg con limitate eccezioni particolarmente riferite alle oo.pp., ben si capisce come i comuni stiano accelerando le procedure per l’adozione dei nuovi strumenti urbanistici anche in presenza di incertezze normative. Attualmente su 581 comuni veneti circa 440 hanno richiesto l’attivazione della procedura di copianificazione con la Regione, coinvolgendo in diverse situazioni territoriali anche la Provincia di appartenenza. A circa tre anni e mezzo dall’entrata in vigore della legge urbanistica sono stati approvati 8 PAT Piano di Assetto del Territorio) e 1 PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) formato da 4 comuni,mentre altri 9 comuni hanno adottato il PAT e altri 6 hanno adottato un PATI (4+2); solo 3 comuni hanno finora deciso di utilizzare la procedura ordinaria senza copianificare con Regione e Provincia. Come si vede se il processo di pianificazione che coinvolge i comuni si è complessivamente messo in moto, secondo le varie fasi progettuali che comprendono la sottoscrizione dell’accordo di pianificazione (per i comuni in copianificazione), la predisposizione di un documento preliminare con gli obbiettivi e le strategie per conseguirli, periodo della concertazione con enti pubblici e con associazioni sociali ed economiche portatrici di interessi difusi, e le successive fasi di adozione e deposito fino all’approvazione, solamente un limitato numero di comuni ha adeguato la propria strumentazione urbanistica alla nuova normativa. Si dirà  che vari fattori hanno influito su questa situazione, come la novità  della metodologia del piano sdoppiato(strutturale e operativo), una certa difficoltà  di approccio ad alcuni tematismi quali la valutazione di sostenibilità  delle scelte di piano o la progettualità  richiesta per i territori aperti sinora considerati come semplici territori agricoli o una certa riluttanza ad abbandonare il più semplice metodo, soprattutto caro agli amministratori, dei tradizionali prg ,visti come sommatoria di aree edificabili, sta di fatto che troppo pochi comuni si sono adeguati in via definitiva. Tra l’altro lo stesso processo metodologico della nuova legge parte da un principio di fondo: nel Veneto si è costruito troppo, soprattutto male e in modo particolarmente disordinato su gran parte del territorio. I nuovi piani devono rispettare un concetto basilare: utilizzo di nuove zone territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Tale approccio ha indubbiamente messo in difficoltà  tutto il complesso sistema, fortemente consolidato, di chi, e non sono pochi, opera con competenze diverse nell’ambito della progettazione dei piani urbanistici e in modo particolare chi ha della risorsa territorio un concetto strettamente funzionale alla logica di mercato delle aree fabbricabili. Sotto il profilo strettamente correlato all’operatività  della strumentazione urbanistica è da dire che notevole interesse hanno suscitato due nuovi contenuti normativi di legge: il credito edilizio, anche attraverso l’utilizzo della compensazione finalizzata al recupero di capacità  edificatoria da parte dei proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, nonché l’accordo pubblico/ privato finalizzato a proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. I piani di assetto del territorio approvati, adottati o in corso di formazione contengono sempre la possibilità  dell’utilizzo del credito edilizio, enunciando criteri ed indirizzi da determinarsi operativamente nel piano degli interventi, finalizzato a forme di riqualificazione del territorio con la possibilità  di demolire edifici fatiscenti o dismessi, (è il caso di strutture di allevamenti ricadenti in zona agricola), in modo da riqualificare contesti degradati e di recuperare parte della volumetria nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico operativo. Gli accordi pubblico/privato per proposte di interventi di rilevante interesse pubblico prendono sempre più forma nei meccanismi di costruzione normativa dei piani, di cui ne costituiscono parte integrante, e vengono visti come alternativa ai contenuti di una legge regionale, la 23/99, abrogata e relativa ai programmi integrati di recupero urbano e ambientale, che consentiva a fronte di benefici per la P.A. aggiuntivi alle aree a servizi di legge, di approvare piani attuativi in variante al prg e che nella Regione Veneto hanno avuto grandissima fortuna arrivando a circa 400 approvazioni. Con questi accordi le amministrazioni comunali riescono, in un quadro di coerenza delle scelte strategiche di piano, ad ottenere strutture pubbliche di rilevante interesse per la comunità  locale che le ridottissime risorse a disposizione renderebbero di difficile realizzazione. E’ da dire, tuttavia, che la formula dell’accordo pubblico/privato è comunque oggetto di attenta riflessione sia da parte della regione che dei comuni sotto l’aspetto giuridico-amministrativo in fase di formazione dei piani, in primis le procedure per l’evidenza pubblica, al fine di evitare possibili e defatiganti contenziosi. In buona sostanza l’intervento diretto e alla luce del sole dei privati già  nelle fasi di formazione del piano comporta una serie di implicazioni del tutto innovative rispetto al modo tradizionale di operare e costitusce in questi casi un notevole mutamento dello scenario della pianificazione comunale e non sempre i singoli amministratori o gli uffici tecnici sono già  attrezzati per farvi fronte; d’altro canto è sempre opportuno sottolineare che il 56% dei comuni del Veneto è sotto i 5.000 abitanti residenti trattandosi spesso di piccole comunità . Sotto l’aspetto dei costi sostenuti per la predisposizione dei piani bisogna dire che, superato un primo momento di tensione con i comuni, preoccupati di dover sostenere oneri per due piani (strutturale e operativo), a fronte anche di finanziamenti annuali previsti dalla Regione con forte priorità  per i piani intercomunali (2004:500.000 â¬, 2005:700.000 â¬, 2006:750.000 â¬, 2007:850.000 â¬) e al fatto che l’elaborazione del quadro conoscitivo può usufruire in modo consistente di banche dati esistenti e indicate, il problema pare in parte superato. Per quanto riguarda la situazione relativa alle Province è opportuno rilevare che, nonostante già  la l.r. 61 del 27.6.1985 prevedesse i piani territoriali provinciali con relativo trasferimento di competenze sulla strumentazione urbanistica comunale, nessuna provincia ha mai avuto un piano approvato. A dire il vero cinque province (Padova, Treviso,Venezia,Verona e Vicenza) in varie fasi temporali hanno adottato un piano, ma ben presto, causa di una certa indeterminatezza della vecchia legge 61/85, gli stessi sono risultati con caratteristiche progettuali notevolmente diferenti fra di loro poco congruenti con la pianificazione comunale, con previsioni e normative confuse di difficile interpretazione. A ciò si deve aggiungere un continuo alternarsi di volontà  politica regionale di afdare o non afdare competenze e risorse alle province a cui peraltro, non è estranea anche una certa persistente fragilità  delle loro strutture tecniche. Attualmente la legge urbanistica ha previsto comunque la restituzione degli esistenti piani provinciali adottati e trasmessi afnché gli stessi possano essere riformulati secondo le nuove e più precise modalità  progettuali, ma soprattutto per garantire omogeneità  di impostazione è prevista la costituzione di un ufficio di coordinamento regionale per la predisposizione dei piani. Inoltre la legge garantisce il trasferimento alle province delle competenze in materia di piani comunali (PAT/PATI) non dopo l’approvazione dei PTCP, ma comunque, una volta adottati e pubblicati, dopo 180 giorni dalla loro trasmissione alla Regione per l’approvazione. In questo momento tutte e sette le province hanno adottato il documento preliminare e due di loro (Padova e Vicenza) anche il PTCP, mentre le province di Treviso e Venezia sono nella fase finale del progetto di piano prima dell’adozione. C’è da dire che la costituzione dell’ufficio regionale per il coordinamento composto da funzionari regionali, ma che opera sempre coinvolgendo le strutture provinciali, ha sostanzialmente consentito di coordinare in modo efficace la predisposizione dei piani, in modo particolare si è lavorato a lungo sui contenuti del quadro conoscitivo utilizzando un percorso metodologico con al centro i temi della sostenibilità  e le problematiche connesse con la tutela e la salvaguardia del paesaggio, individuando tematiche comuni da sviluppare e in modo tale da costituire una sorta di griglia progettuale da adattarsi alle singole e diferenziate realtà  locali. Inoltre è scelta della Regione di accompagnare e associare l’attuale processo di pianificazione provinciale con quello a scala regionale in atto, integrando e non sovrapponendo in mera scala gerarchica, i due strumenti con particolare attenzione a tematismi quali il ruolo delle città , il settore produttiv, la mobilità  e il paesaggio. E’ pur vero, tuttavia, che a fronte di questo inizio confortante dei processi di pianificazione provinciale si è ultimamente riaperta, a livello politico, una forte polemica sul ruolo delle province e sulla loro effettiva funzionalità  che, se non viene risolta in tempi ragionevolmente brevi, non potrà  che rimettere in discussione quanto finora prodotto. Per quanto riguarda i contenuti di tutti i documenti preliminari e dei due piani adottati dalle province si può dire che gli stessi riservano ampio spazio ai temi ambientali, della difesa del suolo e della sostenibilità  degli interventi nonché particolare attenzione è data al tentativo di riorganizzare e razionalizzare tutto il sistema delle aree produttive, problematica molto pressante nel disordine insediativo veneto, e ai temi della viabilità  che per alcune parti del territorio costituiscono elemento di priorità  assoluta di intervento. Novità  di rilievo è la previsione contenuta nei due strumenti provinciali adottati di rendere obbligatoria la progettazione strutturale intercomunale (PATI): per tutti comuni su tematiche specifiche il PTCP di Padova (sistema ambientale, difesa del suolo, paesaggio agrario e storico, sistema insediativi produttivo, sistema infrastrutturale e mobilità , servizi a scala territoriale e risparmio energetico e promozione fonti di energia rinnovabile) o per ambiti comprendenti in tutto o in parte più comuni finalizzato a tematismi specifici e territorializzati il PTCP di Vicenza. La pianificazione provinciale si è pertanto messa in moto e forse difficilmente potrà  essere fermata, se non altro per le notevoli risorse impiegate e comunque molto dipenderà  dagli effettivi contenuti e se la stessa saprà  caratterizzarsi non come un grande piano strutturale comunale o come un piccolo piano territoriale regionale, ma con sue caratteristiche peculiari di coordinamento su temi specifici e non generici non potrà  non avere un ruolo nel contesto della pianificazione regionale. Discorso altrettanto complesso per quanto riguarda il PTRC in fase di formazione in sostituzione di quello approvato nel 1992. Attualmente risulta adottato dalla GRV il documento preliminare (dgr n.2587 del 7 Agosto 2007) che delinea gli obiettivi generali e le scelte strategiche nonché è stato predisposto il primo rapporto ambientale relativo ai contenuti del suddetto documento e a seguire il periodo di concertazione prima dell’adozione del piano. In effetti il documento preliminare, di fatto, costituisce una sintesi di per sé abbastanza dettagliata di quelli che saranno gli obiettivi e le scelte strategiche regionali; le stesse, peraltro, sono frutto di tutta una serie di approfondimenti avvenuti nel tempo per fasi successive. Gli obiettivi individuati a livello strategico riguardano sei temi da sviluppare: uso del suolo, biodiversità , energia/risorse e ambiente, mobilità , sviluppo economico e la crescita sociale e culturale. Vengono poi previsti sia azioni che obiettivi a livello operativo con linee di progetto specifiche per la città , la montagna e trasversalmente per il paesaggio. Il documento preliminare al PTRC è poi corredato da sei allegati cartografici diagrammatici del territorio regionale dove sono indicati gli obiettivi e le strategie da perseguire nonché da un’ampia trattazione sul tema paesaggio comprensiva anche dell’individua-zione degli ambiti di paesaggio così come previsto dal Codice Urbani. Su questo tema ultimamente sembra esserci qualche incertezza, infatti ancorché il documento preliminare fissi chiaramente che il PTRC avrà  i contenuti paesaggistici previsti dal Codice Urbani, si afacciano nuove ipotesi contrarie a tale impostazione e favorevoli a due piani disgiunti. Troppe competenze in materia di paesaggio a livello di strutture regionali, una carenza di legge regionale, in quanto entrata in vigore prima della normativa statale, e una discutibile interpretazione che viene data circa la possibilità  di procedere anche con piani paesaggistici locali, circoscritti ad ambiti territoriali ristretti, cerca di mettere in discussione il principio di fondo del codice che il piano paesaggistico deve essere esteso all’intero territorio regionale e che in buona sostanza tutto il territorio è paesaggio, anche se questo può costituire motivo di apprensione da parte di chi il territorio intende utilizzarlo non proprio con finalità  di tutela e valorizzazione. In conclusione di questa schematica carrellata sullo stato della pianificazione nella Regione Veneto si vede come tutta una serie di nodi siano ancora da sciogliere ed è auspicabile che lo siano al più presto.

Sullo stato della pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione Veneto2008-09-03T16:02:34+00:00
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