LO STATUTO

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Costituita, in Reggio Emilia, lAssociazione denominata Archivio Osvaldo Piacentini”. LAssociazione ha sede in Reggio Emilia, Via Reverberi n° 2.

La durata dell’Associazione è convenuta al 31.12.2015, salvo proroga deliberata dall’Assemblea degli Associati.

Art. 2- Oggetto dellassociazione

L’Associazione, che non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale. Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività  nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (n.7 art.10 D.Lgs. 460/97).
In particolare l’Associazione ha per oggetto le seguenti attività :

a) preservare, raccogliere, custodire e ordinare gli scritti e la documentazione di Osvaldo Piacentini, curandone la catalogazione ed archiviazione e favorendone lo studio e/o la pubblicazione da parte di storici, teologi e urbanisti;

b) promuovere studi di urbanistica, politica, storia e teologia e l’approfondimento degli argomenti che attrassero l’interesse professionale e spirituale di Osvaldo Piacentini, sia nelle forme della ricerca scientifica che in quelle della pubblica informazione, a tal fine costituendo più sezioni dedicate ai diversi campi di esperienza umana e professionale di Osvaldo Piacentini;

c) procurare le risorse per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Fatto divieto all’Associazione di svolgere attività  diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà  tuttavia svolgere attività  direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Membri dell’Associazione

Sono membri di diritto dell’Associazione la signora Liliana Piacentini Bussi, i suoi figli e la Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia.
Possono far parte dell’Associazione in qualità  di soci tutti coloro che, persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, Associazioni non riconosciute e Fondazioni ne condividono gli scopi.
La domanda di Associazione deve essere presentata in forma scritta, deve essere approvata dal Consiglio di Presidenza ed implica la completa adesione all’istante alle clausole del presente Statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Espressamente esclusa la temporaneità  della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dalla loro qualifica; in particolare i soci maggiori di età  hanno tutti diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Inoltre hanno diritto di partecipare alle attività  dell’Associazione e di contribuire alle stesse in ragione delle specifiche competenze e conoscenze.
Le persone giuridiche partecipano all’Associazione in persona del legale rappresentante pro-tempore o di un suo delegato.
Gli Associati hanno il dovere di contribuire al perseguimento degli scopi sociali ed al reperimento delle risorse necessarie, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Gli Enti Pubblici membri dell’Associazione, potranno assumere impegni finanziari compatibilmente alle norme di finanza pubblica ed in conformità  alle priorità  di intervento stabilite dall’organo collegiale.

Art. 5 – Diritto di recesso – esclusione

Tutti i membri hanno piena facoltà  di recesso, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o equipollente inviata al Presidente del Consiglio di Presidenza, con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni rispetto alla data di effettiva operatività  del recesso.
Il Consiglio di Presidenza può, all’unanimità , deliberare l’esclusione del membro che si sia reso responsabile di grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero da deliberazione degli organi sociali.
In caso di recesso ovvero di esclusione, l’Associato resta responsabile per le obbligazioni relative al periodo di sua appartenenza all’Associazione.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio di Presidenza, il Presidente del Consiglio di Presidenza e i VicePresidenti.
– il Comitato esecutivo, quando nominato;
– il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è costituita dagli Associati di diritto e dagli Associati ammessi ai sensi del precedente Art. 3.

Ciascun Associato dispone di un voto.

Ciascun membro può farsi rappresentare, nelle assemblee, da un altro membro munito di apposita delega scritta da conservare agli atti dell’Associazione.

L’Assemblea  degli  Associati,  regolarmente  costituita,  rappresenta l’universalità  degli Associati; le sue deliberazioni, prese in conformità  della legge e del presente atto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

In caso di deliberazioni dell’Assemblea che comportino impegni finanziari o patrimoniali per gli Enti Locali membri dell’Associazione, i conferimenti degli stessi sono subordinati a deliberazione degli organi competenti i quali si riservano il diritto di recesso ai sensi dell’ Art. 5.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea è preceduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza o, in caso di assenza dai Vice Presidenti.

In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 8 – Assemblea Ordinaria

L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria ogni anno, previa comunicazione, a mezzo lettera con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di riunione, nonché degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria dovrà  inoltre riunirsi, su richiesta del Consiglio di Presidenza ovvero di almeno un decimo degli Associati, entro due mesi dalla richiesta, previa comunicazione, a mezzo lettera con almeno 30 giorni di preavviso, del giorno, dell’ora e del luogo di riunione nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 9 – Competenza dell’assemblea ordinaria

L’Assemblea in sede ordinaria delibera in ordine alla:
a) approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto economico e finanziario annuale e delle relazioni esplicative ad essi allegate;
b) predisposizione degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione;
c) elezione dei membri del Consiglio di Presidenza;
d) programmazione delle iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
e) adozione di regolamenti per il funzionamento dell’Associazione.
Le deliberazioni sono valide quando raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

L’Assemblea si riunisce per deliberare in sede straordinaria su richiesta di un numero di membri che rappresenti un decimo almeno degli Associati o su iniziativa del Consiglio di Presidenza, previa comunicazione scritta agli associati con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione nonché degli argomenti sottoposti alla sua deliberazione. L’Assemblea in sede straordinaria delibera in ordine alla:
a) modifica dello Statuto;
b) scioglimento dell’Associazione, nei casi non disciplinati dall’art.18.
Le deliberazioni sono valide in ordine alle modifiche dello Statuto quando sono votate dalla maggioranza assoluta degli associati, in ordine allo scioglimento dell’Associazione quando sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Le modifiche sostanziali del presente Statuto e in particolari riguardanti la modifica dell’oggetto dell’Associazione, i diritti e i doveri degli Associati, la rappresentanza nell’Assemblea e lo scioglimento dell’Associazione, sono subordinate alla ratifica degli organi collegiali degli Enti Locali membri dell’Associazione.
Le modifiche non sostanziali allo Statuto deliberate dall’Assemblea verranno trasmesse entro trenta giorni dalla loro approvazione agli Associati per presa d’atto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio archivistico verrà  devoluto all’Archivio Storico della Biblioteca “A.Panizzi” del Comune di Reggio Emilia e quello economico ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità  sociale indicate dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è eletto dalla Assemblea degli Associati ogni triennio ed è costituito da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a ventuno; il numero dei componenti da eleggere viene stabilito dalla Assemblea degli Associati che provvede alla sua elezione.
Quando il Consiglio di Presidenza sia costituito da più di sette membri può nominare al proprio interno un Comitato esecutivo composto da non più di cinque membri.
Ai membri del Consiglio di Presidenza possono essere corrisposti emolumenti annuali individuali non superiori a quelli previsti dal D.P.R. n.645/94 e dalla Legge 336/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, presso la sede sociale. Può essere altresì convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
a) ottemperare alle delibere dell’Assemblea e darvi esecuzione;
b) determinare il contributo annuale e le ulteriori modalità  per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
c) tenere l’amministrazione e redigere il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario e le relative relazioni esplicative;
d) ammettere ed escludere i soci;
e) tenere a disposizione dei soci tutti i libri e i rendiconti annuali approvati dall’assemblea;
f) fornire a i soci per iscritto tutti i chiarimenti e le informazioni richieste rispetto ai libri sociali e ai rendiconti annuali approvati dall’assemblea.
Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.
Qualora deliberazioni del Consiglio comportassero impegni finanziari o patrimoniali per gli Enti Locali membri della Associazione, i relativi conferimenti sono subordinati a deliberazione degli organi competenti i quali sì riservano il diritto dì recesso ai sensi dell’Art. 5.
Il Consiglio è regolarmente costituito quando sono presenti i due terzi dei membri. Le deliberazioni sono valide quando sono votate dalla maggioranza dei membri presenti; in caso di parità  prevale il voto del Presidente.

Art. 13 – Organi del Consiglio – Relative Competenze

In occasione della sua prima riunione il consiglio elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Segretari, attribuendo a ciascuno i poteri che riterrà  opportuno delegare, entro i limiti legali e statutari, per il miglior funzionamento del Consiglio; quando ne ricorra la circostanza ai sensi del precedente art. 11, Presidente, Vice Presidenti, Tesoriere e Segretari si riuniscono a formare il Comitato Esecutivo, cui il Consiglio di Presidenza può delegare collegialmente propri poteri ai finì del miglior funzionamento dell’Associazione.

Il Presidente del Consiglio rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi, avendone la legale rappresentanza, sia direttamente sia tramite un suo delegato e compie tutti gli atti necessari al buon funzionamento del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’Assemblea degli Associati sia in sede ordinaria che straordinaria; convoca il Consiglio e ne coordina i lavori; presenta al Consiglio e, dopo la sua approvazione, alla Assemblea, lo schema di bilancio e la relazione illustrativa dello stesso comprensiva della proposta dì ammissione di nuovi membri che ne abbiano fatta domanda.

I poteri del Presidente e le sue funzioni di rappresentanza della Associazione nei rapporti con i terzi possono essere esercitati, in caso di assenza o di impedimento, dai Vice Presidenti ; di fronte a terzi la firma del VicePresidente fa fede dell’assenza od impedimento del medesimo.

Il Tesoriere amministra il patrimonio finanziario dell’Associazione in armonia con gli scopi dell’Archivio e gli indirizzi del Consiglio, firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi, presenta al Comitato Esecutivo ove esistente o al Consiglio lo schema dì bilancio consuntivo e preventivo del quale trasmette copia per conoscenza agli Enti membri dell’Associazione.

I Segretari sono rispettivamente responsabili e ordinatori dell’attività  scientifica delle due Sezioni dì cui al precedente Art. 2 lettera b, e della cura dei relativi fondi documentari applicando le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e del Comitato Esecutivo.

Art. 14 – Sindaci Revisori

L’Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci revisori scegliendo al loro interno il Presidente del Collegio con il compito di sovraintendere alla regolarità  della amministrazione e facoltà  di partecipare alle sedute del Consiglio dì Presidenza.

I Sindaci revisori restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile.

Ai Sindaci revisori possono essere corrisposti emolumenti annuali individuali no superiori a quelli previsti dal D.P.R. n.654/94 e dalla Legge 336/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 – Materiale di proprietà  dell’Associazione

Costituisce materiale di proprietà  dell’Associazione la documentazione già  in proprietà  della famiglia Piacentini (Fondo Pietro Piacentini, Fondo Liliana Bussi Piacentini, Fondo Maria Piacentini-Fortelli), nonché la documentazione pertinente già  in proprietà  della Cooperativa Architetti e Ingegneri (Fondo archivistico della Sezione Urbanistica).
Saranno altresì di proprietà  dell’Archivio i materiali che verranno donati dagli Associati, cui compete il diritto dì fissare limiti di accessibilità  agli stessi da parte del Pubblico entro il termine ultimo del 4 gennaio 2005, nonché quanto comunque verrà  acquisito dalla Associazione.

Art. 16 – Fondo patrimoniale dell’Associazione.

Il Fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati e/o persone fisiche.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone:
a) dei versamenti effettuati da coloro che aderiscono all’Associazione;
b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio
c) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività  (mostre, convegni, seminari, ecc.).

Art. 17 – Bilancio

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Presidenza sottoporrà  all’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all’anno in corso.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività  di cui all’art.2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18 – Estinzione dell’Associazione

Costituiscono cause di estinzione dell’Associazione:
a) la scadenza del termine di durata dell’Associazione, ai sensi del precedente Art. 1, in difetto di previa delibera di proroga assunta dall’Assemblea degli Associati;
b) il venir meno, per recesso, della maggioranza dei membri fondatori costituiti dalle parti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
c) l’impossibilità  dì raggiungimento dello scopo dell’Associazione.
In tutte le dette ipotesi, l’Assemblea degli Associati provvederà  tempestivamente alla nomina di uno o più liquidatori definendone i compiti e le attribuzioni.